Individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione per il regime dell’IVA per cassa di cui all’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
IVA PER CASSA PROVVEDIMENTO N. 165764/2012 AGENZIA DELLE ENTRATE
Individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione per il regime dell’IVA per cassa di cui all’ articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi
Dispone
1. Esercizio dell’opzione per l IVA per cassa
1. 1. I soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d affari non superiore a due milioni di euro, possono optare per la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto secondo la contabilità di cassa, di seguito denominata “IVA per Cassa”, come disciplinata dall’’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’a legge 7 agosto 2012, n. 134, e dalle disposizioni contenute nel D. M. 11 ottobre 2012.
1. 2. L’opzione per la liquidazione dell’ IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto da presentare successivamente all’a scelta effettuata.
1. 3. A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l’annotazione e l’indicazione dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
2. Efficacia dell’opzione
2. 1. L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
2. 2. Limitatamente all’ anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione di cui all’ articolo 1, comunicata con la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per l’anno 2012, ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
2. 3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, sono considerate valide le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata entro il termine di cui all’ articolo 2, comma 7, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. 4. L’omessa indicazione sulle fatture emesse dell’annotazione di cui al punto 1. 3. Costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.
3. Durata dell’opzione e revoca
3. 1. L opzione di cui all’ articolo 1 vincola il contribuente all’ applicazione dell’IVA per cassa almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione del regime.
3. 2. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell’opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata successivamente all’a scelta effettuata.
3. 3. Ai fini del computo del triennio, se l opzione è esercitata a partire dal 1°
dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.
Motivazioni
Con il presente provvedimento sono stabilite le modalità di esercizio dell’opzione per il regime dell’IVA di cassa, di cui all’ articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’a legge 7 agosto2012, n. 134.
Per quanto riguarda la modalità di comunicazione dell’opzione e della relativa revoca, viene previsto che le stesse sono effettuate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, con la prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata successivamente all’a scelta operata. Pertanto, secondo quanto precisato nelle istruzioni al quadro VO del modello di dichiarazione IVA, l’opzione o la revoca per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa dovranno essere comunicate nella dichiarazione IVA annuale relativa all’ anno in cui è esercitata l’opzione e che il contribuente presenterà nel corso dell’anno successivo. Coloro che intenderanno avvalersi del regime sin dall’ inizio dell’attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’ anno di inizio attività.
Ferma restando l applicazione della sanzioni per il ritardo, è stata fatta salva la comunicazione effettuata con la dichiarazione annuale tardiva, presentata entro i novanta giorni successivi al termine ordinario, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Si riportano i riferimenti normativi dell’atto:
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma 1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera a);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, e art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2,comma 1 e art. 5, comma 4);
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’a legge 7 agosto 2012, n. 134 articolo 32-bis Disposizioni in materia di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto secondo la contabilità di cassa;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 articolo 2, comma 7;
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’ imposta regionale sulle attività produttive e all’ imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 ottobre 2012 Disposizioni attuative del regime IVA per cassa.
Roma, 21 novembre 2012