23.9 C
Rome
mercoledì 2 Ottobre 2024

IVA PER CASSA (ART. 32BIS L.134/2012) SINTESI E GUIDA FISCALE

Importante ed ottima sintesi delle novità in materia dell’IVA per Cassa in vigore  Dal 01/12/2012,  gli imprenditori con Volume di Affari inferiori ad € 2. 000. 000 possono optare per il particolare “regime” dell’IVA per Cassa.

IVA per CASSA

(art. 32bis L. 134/2012)

 

Dal  01/12/2012 gli imprenditori con Volume di Affari inferiori ad € 2. 000. 000 possono optare per il particolare “regime” dell’IVA per Cassa.

Tale regime consiste nel versare l’IVA sulle cessioni al momento del pagamento del corrispettivo ma, a sua volta, nel detrarre l’Iva sugli acquisti soltanto al momento del pagamento della spesa.

Le fatture debbono essere emesse sempre al momento dell’effettuazione dell’operazione e registrate nei consueti termini per comporre il Volume di Affari annuale, ma l’imposta va inserita nella liquidazione del periodo in cui avviene il relativo pagamento in cessione e acquisto.

Sono escluse da tale modalità di liquidare l’Iva le operazioni relative a:

–         regimi speciali (agricoltura, agenzia viaggi, editoria. );

–         reverse charge;

–         consumatori finali.

La fattura emessa “deve” contenere l’annotazione che trattasi di “IVA per Cassa” art. 32bis  L. 134/2012.

In conclusione il regime dell’IVA per Cassa comporta:

1)     registrazione fatture emesse e ricevute alle consuete scadenze;

2)     versamento e detrazione al momento del pagamento, che va rilevato nella relativa liquidazione mensile/trimestrale.

N. B. L’acquirente che riceve la fatture con l’annotazione, se non ha optato a sua volta, detrae l’Iva a prescindere dal pagamento.

 

Considerazioni

1)     il vantaggio finanziario (momentaneo) potrebbe essere annullato dal “costo” della “doppia” contabilità (registrazione e incasso) delle fatture emesse/ricevute;

2)     il vantaggio sarebbe, poi, per il solo primo anno in quanto a regime vantaggi/svantaggi (meno versamenti un anno/più versamenti il successivo) si compensano.

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

Abbiamo tutte le risorse necessarie per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
Non esitare, contatta i nostri professionisti oggi stesso per vedere come possiamo aiutarti.
Oppure scrivici all'email info@commercialista.it

Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

Profilo completo e Articoli Dott. Alessio Ferretti

Iscriviti alla Newsletter

Privacy

Focus Approfondimenti

Altri Articoli

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!