I contribuenti IVA, tenuti a presentare la dichiarazione IVA annuale, devono versare entro il 18 marzo 2013 in unica soluzione o come prima rata dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2012 risultante complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche, l’IVA a saldo esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale dalla quale risulti un’imposta dovuta per l’anno solare precedente complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche. In particolare sono tenuti al versamento dell’IVA annuale i contribuenti trimestrali, ad eccezione dei contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett. E) e 74, comma 4 del D. P. R. N. 633/1972.
I contribuenti sono tenuti al versamento in oggetto se in seguito alla compilazione della dichiarazione IVA annuale risulta un debito d’imposta al rigo VL32. L’importo da versare, indicato nel rigo VX1, si ricava sottraendo all’importo indicato nel rigo VL38 i crediti utilizzati di cui ai righi VL34 e VL35 e sommando gli interessi trimestrali eventualmente dovuti di cui al rigo VL36. L’importo minimo di versamento è pari a euro 10,33 (10 euro in seguito agli arrotondamenti effettuati in sede di dichiarazione annuale).
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche.