I Giudici di legittimità ribadiscono la tesi (cfr sentenze del 2 luglio 2008, n. 18076 e del 2 marzo 2004, n. 4236), della emendabilità delle dichiarazioni annuali (o autonome) IVA.
IVA: La Dichiarazione IVA può essere variata dal contribuente
I Giudici di legittimità ribadiscono la tesi (cfr sentenze del 2 luglio 2008, n. 18076 e del 2 marzo 2004, n. 4236), della emendabilità delle dichiarazioni annuali (o autonome) IVA.
Concordemente a quanto disciplinato dallo Statuto del contribuente in merito ai rapporti con l’Erario che devono ispirarsi a principi di buona fede, affidamento e sostanziale equilibrio fra le parti, con la conseguenza che è riconosciuta al contribuente la facoltà di modificare il contenuto della propria dichiarazione per poter dimostrare “l’inesistenza, anche parziale, dei presupposti erroneamente dichiarati”.
Tale facoltà non può essere, invero, consentita sine die, dovendo individuare un termine, al fine di rispettare il postulato di certezza dei rapporti giuridici che, “nel silenzio del legislatore” (cfr. Sentenza 18076/2008), può farsi coincidere con quello fissato dall’art. 57 del D. P. R. N. 633/1972, ovvero il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.
Il modello dichiarativo, non costituisce, come rilevato dai giudici di legittimità, “la fonte dell’obbligo tributario” ma semplicemente un elemento essenziale nel processo di accertamento e riscossione dell’imposta. Per questo non ha carattere confessorio e può ben essere ritrattata, entro i limiti temporali suddetti, dal soggetto passivo, nel rispetto del principio di capacità contributiva, pietra angolare dell’imposta sul valore aggiunto.