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mercoledì 27 Novembre 2024

IVA: GUIDA FISCALE E VADEMECUM PER L’AUMENTO DELL’IVA AL 22%

A partire dal 1° ottobre 2013, a meno di un improbabile ulteriore rinvio, è entrato in vigore l’aumento dell’Aliquota IVA dal 21% al 22% come previsto dall’articolo 11 del D. L. 28. 6. 2013 n. 76 convertito nella Legge 9. 8. 2013 n. 99. Sulla falsa riga di quanto già avvenuto e disciplinato (MEF ed Agenzia delle Entrate) per il precedente aumento al 21% del 17. 09. 2011 forniamo alcune importanti linee guida per aziende e professionisti sulla condotta da adottare per gestire l’attuale aumento al 22%.  

IVA: Guida Fiscale e Vademecum per l’aumento dell’IVA al 22%

A partire dal 1° ottobre 2013, a meno di un improbabile ulteriore rinvio, è entrato in vigore l’aumento dell’Aliquota IVA dal 21% al 22% come previsto dall’articolo 11 del D. L. 28. 6. 2013 n. 76 convertito nella Legge

9. 8. 2013 n. 99. Sulla falsa riga di quanto già avvenuto e disciplinato (MEF ed Agenzia delle Entrate) per il precedente aumento al 21% del 17. 09. 2011 forniamo alcune importanti linee guida per aziende e professionisti sulla condotta da adottare per gestire l’attuale aumento al 22%.

 

Si tiene a precisare che:

se le operazioni a cui si riferisce la fattura si ritengono effettuate in data antecedente al 01. 10. 2013 sono d a assoggettare ad IVA con aliquota del 21%;

per le cessioni di beni mobili per la determinazione dell’aliquota vale la data della consegna o spedizione

MOMENTO IMPOSITIVO: l’art. 6 individua il momento in cui l’IVA sulle operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi diviene esigibile (da parte dello Stato), cioè il giorno in cui sorge il debito Iva verso l’Erario da parte del cedente o del prestatore. L’effettiva liquidazione dell’IVA avviene successivamente, per cadenze trimestrali o mensili (vedi art. 27). In fase di prima approssimazione si può dire che il debito IVA si origina all’atto della consegna o della spedizione dei beni mobili, all’atto traslativo della proprietà per i beni immobili e all’atto del paga­ mento (nella misura in cui esso avviene) per le prestazioni di servizi. Esistono tuttavia numerose eccezioni e particolarità sintetizzate nella tabella sotto riportata. Per le prestazioni di servizi il momento impositivo viene anticipato in caso di emissione della fattura prima della data di pagamento. Per le cessioni di beni è anticipato in caso di anticipata emissione della fattura rispetto al giorno di effettuazione dell’operazione, nonché in caso di ricevimento di acconti o pagamenti anticipati.  

E’ importante aggiornare alla nuova aliquota del 22% i listini prezzi dei commercianti al dettaglio e quelli delle imprese all’ingrosso, se indicati al lordo dell’imposta, ad esempio perché utilizzati dai clienti rivenditori che hanno rapporti con i privati.  

Per evitare di ristampare costosi cataloghi, si possono applicare etichette adesive sulla copertina o apporre dei timbri nelle pagine dei prezzi lordi, indicando che dalla data di entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota lva.  

Nei prossimi giorni, per determinare l’aliquota Iva applicabile (21% o 22%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell’operazione. Solo se questo cadrà dopo l’entrata in vigore della modifica si applicherà l’aliquota Iva del 22 per cento.

Per applicare ancora l’lva del 21%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all’entrata in vigore dell’aumento al 22 per cento. In questo caso, però, l’lva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l’applicazione dell’aliquota al 21 per cento.   Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2013, emesse entro il 15 ottobre, indicheranno due aliquote Iva ordinarie differenti: il 21% per le consegne effettuate fino al 30 settembre (compreso), e il 22% per quelle successive. Nulla vieta, però, di emettere nei confronti dello stesso cliente due differenti fatture differite.

L’articolo 21, comma 4 Dpr 633/1972, infatti, prima concede la possibilità di emettere una fattura differita per ogni cessione di beni documentata da documento di trasporto o da altro documento simile, poi prevede la possibilità di emettere anche «una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti». La conferma arriva dalla circolare 31 ottobre 1974, n. 42, secondo la quale «per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti si può emettere una unica fattura che riepiloghi le operazioni effettuate nel mese ovvero più fatture che riassumano operazioni effettuate in periodi più brevi del mese stesso». Quindi, le cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nel mese possono anche essere riepilogate in più fatture, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura gli estremi dei documenti di trasporto emessi”.

Tabella di riepilogo

TIPO di OPERAZIONE

 

GIORNO di ESIGIBILITà DELL’IVA

CESSIONE di BENI MOBILI

 

CONSEGNA o SPEDIZIONE del BENE SE con

 

 

EFFETTO TRASLATIVO IMMEDIATO

CESSIONE di BENI IMMOBILI

 

STIPULA dell’ATTO SE con EFFETTO

 

 

TRASLATIVO IMMEDIATO

CESSIONE con RISERVA DI PROPRIETà

 

STIPULA dell’ATTO

LOCAZIONE con CLAUSOLA di

 

STIPULA del CONTRATTO di LOCAZIONE

TRASFERIMENTO della PROPRIETà

 

 

VINCOLANTE per ENTRAMBE le PARTI

 

 

CESSIONE per ATTO DI UNA  PUBBLICA

 

PAGAMENTO del CORRISPETTIVO

AUTORITA

 

 

CESSIONI PERIODICHE o CONTINUATIVE in

PAGAMENTO del CORRISPETTIVO

base a CONTRATTI di SOMMIISTRAZIONE

(vedi R. M. 21. 4. 1009, n. 105/E)

PASSAGGI dal COMMITTENTE al

 

VENDITA da PARTE del COMMISSIONARIO

COMMISSIONARIO

 

 

AUTOCONSUMO o DESTINAZIONE a

 

              PRELIEVO DEL BENE

FINALITà ESTRANEA di BENI

 

 

CESSIONE in BASE a CONTRATTO

 

RIVENDITA a TERZI

ESTIMATORIO

 

 

ASSEGNAZIONI di ABITAZIO’I da PARTE di

ROGITO NOTARILE

COOPERATIVE EDILIZIE)

 

 

CESSIONE di DETERMINA TI PRODOTTI

 

PAGAMENTO

FARMACEUTICI

 

 

 

 

CESSIONE di BENI e PRESTAZIONI di

 

PAGAMENTO

SERVIZI da PARTE di ENTI NON

 

 

COMMERCIALI, ASSOCIAZIONI, ecc. A SOCI,

 

ASSOCIATI, ecc.

 

CESSIONE di BENI a STATO, ENTI PUBBLICI

PAGAMENTO

Territoriali, C. C. LA. A. , UNIVERSITA,

 

 

A. S. L. , ENTI OSPEDALIERI,  di RICOVERO

 

e CURA, ENTI PUBBLICI di ASSISTENZA e di

 

PREVIDENZA

 

 

PREST AZIONI di SERVIZI

 

PAGAMENTO

AUTOCONSUMO O DESTINAZIONE A  

 

ATTO DELL’EFFETTUAZIONE

FINALITà ESTRANEA di SERVIZI

 

 

 

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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