L’istituto dell’interpello ordinario, inteso come la possibilità di adire il parere dell’Agenzia su una materia dubbia, proponendo una propria interpretazione inerente un caso concreto e personale, è disciplinato dall’articolo 11 della Legge n. 212 del 2000, (cfr Statuto del contribuente).
Interpello: Come presentare istanza di interpello ordinario
L’istituto dell’interpello ordinario, inteso come la possibilità di adire il parere dell’Agenzia su una materia dubbia, proponendo una propria interpretazione inerente un caso concreto e personale, è disciplinato dall’articolo 11 della Legge n. 212 del 2000, (cfr Statuto del contribuente).
L’interpello se frutto di una pianificazione fiscale può comportare un importante risparmio fiscale o addirittura motivare istanze di rimborso e tramutarsi in una generazione di liquidità.
L’istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso (intermediari abilitati, procuratori, et similia). L’istanza viene presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente, in relazione al proprio domicilio fiscale.
L’istanza è redatta in carta libera e non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, va consegnata a mano o spedita per posta in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di mancata sottoscrizione, l’istanza si considera validamente presentata nel momento in cui il contribuente, entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio, la regolarizza sottoscrivendola.
La competente Direzione può chiedere al contribuente di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell’inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che “inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell’ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell’interpello”.
Termini, effetti e Silenzio Assenzo
La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 120 giorni dalla corretta presentazione e sottoscrizione dell’istanza.
Se l’Agenzia non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente. Il parere espresso dall’Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell’Agenzia, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza. Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti vincolanti per l’Agenzia.
Nella procedura di interpello ordinario rientrano anche:
a) le istanze finalizzate a ottenere un parere favorevole sulla continuazione del consolidato nazionale a seguito di talune operazioni straordinarie che, in genere, determinano l’interruzione della tassazione di gruppo (articolo 124, comma 5, del Tuir)
b) le istanze dirette a ottenere un parere favorevole sull’accesso al consolidato mondiale (articolo 132 del Tuir)
c) le istanze di cui all’articolo 113 del Tuir, mirate ad ottenere la disapplicazione del regime di cui all’articolo 87 del Tuir, con riferimento alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi realizzati per il recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del Tesoro n. 242632/1993)
d) le istanze di cui all’articolo 1, comma 55, della legge n. 244/2007, finalizzate a dimostrare, da parte delle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, il possesso degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007, necessari per escludere l’applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d’imposta previsto dal precedente comma 53.
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