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INPS Messaggio n. 16032 05-08-2011

Articolo 18 : Interventi in materia di prestazioni previdenziali. Comma 1: graduale elevazione dell’età anagrafica da 60 a 65 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato e autonomo.  Il presente comma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, per le lavoratrici dipendenti ed autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata, il requisito anagrafico di 60 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto nonché il requisito anagrafico di sessanta anni per l’accesso al predetto trattamento pensionistico nel sistema contributivo sono incrementati di un mese. Dal 1° gennaio 2021 detti requisiti sono incrementati di ulteriori due mesi; dal 2022 di ulteriori 3 mesi, dal 2023 di ulteriori quattro mesi; dal 2024 di ulteriori cinque mesi; dal 2025 di ulteriori 6 mesi e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

Articolo 18 : Interventi in materia di prestazioni previdenziali

Comma 1: graduale elevazione dell’età anagrafica da 60 a 65 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato e autonomo Il presente comma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, per le lavoratrici dipendenti ed autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata, il requisito anagrafico di 60 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto nonché il requisito anagrafico di sessanta anni per l’accesso al predetto trattamento pensionistico nel sistema contributivo sono incrementati di un mese. Dal 1° gennaio 2021 detti requisiti sono incrementati di ulteriori due mesi; dal 2022 di ulteriori 3 mesi, dal 2023 di ulteriori quattro mesi; dal 2024 di ulteriori cinque mesi; dal 2025 di ulteriori 6 mesi e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal1°gennaio2032.                                                                                                                                                         Comma 3: rivalutazione delle pensioni Il comma di che trattasi dispone che, per il biennio 2012/2013, la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non è concessa ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo di pensione INPS, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dal menzionato articolo 34, comma 1, della legge n. 488/1998, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Comma 4, lett. A) e b): Anticipo dell’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita Con tale disposizione sono state apportate modifiche all’articolo 12, commi 12 bis e 12 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Il comma 12 bis ha stabilito che il primo adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita avrebbe operato a decorrere dal 2015 e con un aumento non superiore a tre mesi ed il secondo a decorrere dal 2019. L’articolo 18, comma 4, lettera a) stabilisce che al comma 12-bis dell’articolo 12 della legge n. 122 la parola “2015” è sostituita dalla seguente “2013” e che sono soppresse le parole “salvo quanto indicato al comma 12-ter”. Pertanto , in attuazione dell’articolo 18, comma 4, lettera a), a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all’articolo 1, comma 20, e all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Il comma 12-ter della legge n. 122 del 2010 ha disposto che l’ISTAT, a partire dall’anno 2013, entro il 30 giugno dell’anno medesimo renda disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. La lettera b) del comma 4, dell’articolo 18 della legge n. 111 stabilisce altresì che al comma 12-ter, primo periodo, le parole “2013” e “30 giugno” sono sostituite  rispettivamente dalle seguenti “2011” e “31 dicembre” e che l’ultimo periodo è soppresso. Conseguentemente, a partire dall’anno 2011 l’ISTAT rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell’anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

Comma 5: Pensione ai superstiti Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, il comma 5 dell’articolo 18 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, stabilisce una riduzione dell’aliquota percentuale della pensione a favore del coniuge superstite di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata, rispetto alla disciplina generale, “nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni”. La riduzione è stata stabilita nella misura pari al 10 per cento “in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci”: nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Tale disposizione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995.

Commi 6, 7, 8 e 9 : Indennità integrativa speciale Le disposizioni contenute nei commi illustrati nel presente paragrafo riguardano, tra gli altri, i trattamenti pensionistici a carico del Fondo Speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S. P. A. E quelli ex IPOST. L’articolo 18, comma 6, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha stabilito che l’art. 10, quarto comma, del D. L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è implicitamente abrogato dall’art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il successivo comma 7 precisa che, secondo il citato art 21 della legge 730/83, le percentuali di incremento dell’indennità integrativa speciale vanno corrisposte “nell’aliquota massima, calcolata sulla quota dell’indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all’anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio”. Il comma 8 dispone che “l’art. 21, ottavo comma della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l’attribuzione, all’atto della cessazione dal servizio dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall’articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo del decreto-legge n. 17 del 1983. ” Infine, il comma 9, prescrive che “ sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza…………. ” Tutto ciò premesso, le Direzioni territoriali dovranno definire le situazioni pendenti secondo la normativa di cui al citato art. 18 della legge 111/2011 e, per quanto riguarda le pronunzie in materia della Corte dei Conti sfavorevoli all’Istituto e non ancora passate in giudicato o per le quali non risulti decorso il termine per proporre appello, le Sedi stesse vorranno prestare ogni necessaria collaborazione agli Uffici legali per la relativa tempestiva impugnativa innanzi all’Autorità giudiziaria.

Comma 10: Trattamenti pensionistici del personale degli enti pubblici creditizi Il comma 10 dell’articolo 18 in esame, ha autenticamente interpretato l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 357/1990 (il quale prevede che «la gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all’entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto») nel senso che la quota del trattamento va «determinata con esclusivo riferimento all’importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale». Tale interpretazione autentica conferma i criteri adottati dall’Istituto illustrati con circolare n. 295 del 28 dicembre 1991.

Comma 22 -Affidamento all’INPS delle funzioni di accertamento sanitario invalidità civile Si consente alle Regioni di affidare all’INPS, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di accertamento dei requisiti sanitari nei procedimenti volti ad ottenere l’invalidità civile.

Comma 22-bis: Contributo di perequazione A decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, il comma 22-bis dell’articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge di conversione n. 111, istituisce un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90. 000 euro lordi annui. Il contributo di perequazione è pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150. 000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150. 000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può’ essere comunque inferiore a 90. 000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La norma stabilisce che la trattenuta sia applicata in via preventiva e conguagliata a conclusione dell’anno di riferimento.

Commi 22-ter, 22-quater e 22-quinquies: Posticipo decorrenza trattamento pensionistico Il comma 22 ter del più volte citato articolo 18 dispone che al comma 2 dell’articolo 12, del decreto legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 è aggiunto il seguente periodo “I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”. Pertanto per i soggetti che maturano i prescritti requisiti (40 anni di contribuzione) nell’anno 2012 per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica potranno accedere al predetto trattamento con un mese di posticipo rispetto alle regole previgenti (v. Circolare n. 126 del 2010). Il posticipo di cui sopra sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014. In proposito, si richiama l’attenzione delle Direzioni in indirizzo per quanto riguarda i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria erogata dai Fondi di sostegno, di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, a decorrere dal 1° agosto 2011: per tali lavoratori il diritto alla pensione deve essere verificato in funzione della nuova disciplina introdotta dal richiamato articolo 18, comma 22-ter, della legge 111/2011. Nei casi in cui la data di scadenza dell’assegno straordinario indicata nella domanda non tenga conto della nuova disciplina sopra richiamata, la Sede INPS competente dovrà segnalare la circostanza all’azienda, la quale provvederà a presentare un’altra domanda, ovvero un’integrazione della precedente – sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore – con l’indicazione della nuova scadenza.   Il comma 22 quater dispone che le decorrenze previgenti continuano ad applicarsi nei limiti del numero di 5. 000 lavoratori beneficiari, ancorchè maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, appartenenti alle seguenti categorie:

a) ai lavoratori collocati in mobilità’ ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;

c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il comma 22-quinquies dispone altresì che l’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente pria della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5. 000 domande di pensione, l’INPS non prendera’ in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.

Art. 38: Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale L’articolo articolo 38 , comma 1, lett. D), numero 1) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge n. 111 del 2001,ha introdotto un nuovo comma all’art. 47 del D. P. R. N. 639 del 1970, che prevede l’applicazione della decadenza dall’azione giudiziaria alle controversie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte. Con il menzionato articolo 38, comma 1, lett. D), numero 2) sono state introdotte norme in materia di prescrizione dei ratei di trattamenti pensionistici, stabilendo in particolare la prescrizione nel termine di cinque anni, per i ratei dei trattamenti pensionistici e per le differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

 

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