Sulla crescente sensibilità ai temi ambientali e della nascita delle piste ciclabili, si sta sviluppando il ricorso alla bicicletta come mezzo di trasporto per recarsi al proprio posto di lavoro. Con riferimento all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere avvenuto con la bicicletta (propria o disponibile tramite il servizio di bike-sharing), si ritiene che la valutazione sul principio “necessitato” dell’uso di questo mezzo, costituita una discriminazione soltanto se l’evento si verifichi durante la percorrenza di una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non quando si verifichi all’interno di una pista ciclabile o zona interdetta al traffico.
Sulla crescente sensibilità ai temi ambientali e della nascita delle piste ciclabili, si sta sviluppando il ricorso alla bicicletta come mezzo di trasporto per recarsi al proprio posto di lavoro. Con riferimento all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere avvenuto con la bicicletta (propria o disponibile tramite il servizio di bike-sharing), si ritiene che la valutazione sul principio “necessitato ” dell’uso di questo mezzo, costituita una discriminazione soltanto se l’evento si verifichi durante la percorrenza di una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non quando si verifichi all’interno di una pista ciclabile o zona interdetta al traffico. Nel primo caso, può ritenersi valida la ratio dell’esclusione dell’indennizzabilità. Questo a causa della libera scelta del lavoratore di esporsi a rischi maggior rispetto a quelli gravanti dall’utilizzo di un mezzo pubblico.
Questo principio non ricorre nel caso in cui l’evento lesivo sia accaduto all’interno di una pista ciclabile o su di un percorso interdetto al traffico dei veicoli a motore. In riferimento al servizio di bike- sharing, anche se promosso e gestito da amministrazioni locali, non può essere assimilato ad un mezzo pubblico. A tal riguardo si richiama l’articolo 12 del
D. Lgs. 38/2000 che non rileva la proprietà del mezzo, quanto il controllo che il lavoratore esercita sulla conduzione del mezzo. Infine per completare, si precisa che, con riferimento ad un tragitto misto tra piste ciclabili o zone interdetta al traffico di veicoli a motore e percorso su strada aperta, l’infortunio che si sia verificato nel tratto della strada
aperta, è indennizzato solo in presenza di condizioni oggettive che provino la necessità dell’uso della bicicletta.