Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla stessa data, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla stessa data, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
L’INPS afferma, nel messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 che i lavoratori, al fine di ricevere la prestazione, dovranno presentare domanda mediante via telematica utilizzando il consueto canale www. Inps. It.
Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM