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mercoledì 2 Ottobre 2024

Incrementi patrimoniali donazioni genitore

Sentenza Cassazione Civile Sent. N. 24597 del 03-12-2010

Svolgimento del processo

La CTR della Lombardia con sentenza n. 3/47/05 ha rigettato gli appelli riuniti di M. A. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Legnano per IRPEF ed ILOR del 1994 e 1995. Ha motivato la decisione ritenendo che gli avvisi di accertamento basati sulla ingente capacità di spesa per investimenti immobiliari per oltre un miliardo e mezzo di lire faceva presumere il reddito accertato in 326 milioni per cinque anni e che il mutuo bancario contratto per 456 milioni non giustificava la residua spesa.

Altra sezione della medesima CTR con sentenza 66/17106 accoglieva l’appello della M. Per altro avviso di accertamento per IRPEF ed ILOR del 1996, basato sui medesimi presupposti, ritenendo che molti acquisti erano stati fatti con assegni emessi o con mutui contratti da S. P. , padre di una figlia della contribuente, o con mutui dallo stesso ricevuti e solo in piccola parte con mezzi propri. Riteneva che essendo il S. Dotato di cospicui redditi gli acquisti erano giustificati da liberalità del convivente e padre della figlia comune.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, si è costituita con controricorso la contribuente nella prima causa, nella seconda propone ricorso con tre motivi la contribuente e resiste con controricorso l’Agenzia.

All’udienza odierna, sostituita la relatrice impedita con il presidente, le cause erano discusse e decise.

Motivi della decisione

Va disposta la riunione delle cause essendo i tre accertamenti sintetici impugnati fondati sulle medesime spese per incrementi patrimoniali a sensi dei commi quinto e sesto del D. P. R. N. 600 del 1973, art. 38.

Recitavano detti commi nel testo vigente all’epoca degli accertamenti:

Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Non avendo la contribuente denunciato in detti anni redditi, gli accertamenti sintetici sono stati fondati a sensi del citato art. 38 sulle spese per incrementi patrimoniali, non contestati, per oltre L. Un miliardo e mezzo.

Le motivazione delle sentenze impugnate sono viziate per illogicità ed omissione di motivazione in relazione ai principi fissati dall’art. 38, comma 6 sopra trascritto.

La prima sentenza, pur accertando l’accollo di mutui per notevole importo e riportando che la parte aveva dedotto la sussistenza di donazioni documentate, ha illogicamente confermato del tutto gli accertamenti senza operare alcuna detrazione.

La seconda sentenza motiva la infondatezza degli accertamenti su liberalità del convivente su presunzioni legate al rapporto di convivenza, senza alcun riferimento alla documentazione versata in atti.

In base ai principi fissati dall’art. 38, comma 6 trascritto la prova delle liberalità che hanno consentito in tutto o in parte l’incremento patrimoniale deve essere documentale e conseguentemente la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al loro contenuto, cfr. Cass. N. 11389 del 2008.

Quanto ai mutui ultrannuali va considerato che il mutuo non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, consegue che, mentre va detratto il capitale mutuato delle spese per investimenti patrimoniali poste a base dell’accertamento sintetico, vanno aggiunti al reddito accertato in un anno i ratei del mutuo in esso maturati.

Le motivazioni delle sentenze impugnate sono pertanto insufficienti o illogiche e, conseguentemente, le sentenze impugnate vanno cassate in accoglimento dell’unico motivo del ricorso dell’Agenzia e del terzo motivo del ricorso della contribuente, assorbiti gli altri, e la causa va rinviata a diversa sezione della CTR della Lombardia, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte riunisce le cause, accoglie per quanto di ragione i ricorsi, cassa le sentenze impugnate e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR della Lombardia.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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