Le disposizioni che regolano l’IMU, ne prevedono l’effetto sostitutivo, per la componente immobiliare, dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (art. 8, comma 1, del d. Lgs. N. 23/2011).
IMU: sostitutiva dell’Irpef ed esonera dal presentare la dichiarazione dei redditi
Le disposizioni che regolano l’IMU, ne prevedono l’effetto sostitutivo, per la componente immobiliare, dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (art. 8, comma 1, del d. Lgs. N. 23/2011). Al riguardo, si ricorda che con circolare n. 3/DF del 2012 il Dipartimento delle finanze ha precisato che la locuzione “beni non locati” ricomprende sia i fabbricati sia i terreni; per cui, detti immobili rientrano nell’oggetto dell’IMU non solo nel caso in cui non risultino locati, ma anche in quello in cui non siano affittati. L’effetto sostitutivo, quindi, si esplica sui redditi fondiari rivenienti dai terreni, per la componente dominicale, e dai fabbricati, non affittati e non locati.
L’esclusione dell’Imu dalla base imponibile Irpef ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito complessivo. Lo precisa l’agenzia delle Entrate che, con la circolare 5 dell’11 marzo 2013, fornisce i chiarimenti sui rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi.
Si fa notare che il contribuente che possiede solo redditi assoggettati alle imposte sostitute dall’Imu (Irpef e relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati) non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi deve verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e Unico PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero.
Effettua download della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 2013