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mercoledì 2 Ottobre 2024

IMU: SOSTITUTIVA DELL’IRPEF ED ESONERA DAL PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le disposizioni che regolano l’IMU, ne prevedono l’effetto  sostitutivo, per la componente immobiliare, dell’IRPEF e delle relative  addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (art.  8, comma 1, del d. Lgs. N. 23/2011).

IMU: sostitutiva dell’Irpef ed esonera dal presentare la dichiarazione dei redditi

Le disposizioni che regolano l’IMU, ne prevedono l’effetto  sostitutivo, per la componente immobiliare, dell’IRPEF e delle relative  addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (art.  8, comma 1, del d. Lgs. N. 23/2011).  Al riguardo, si ricorda che con circolare n. 3/DF del 2012 il Dipartimento  delle finanze ha precisato che la locuzione “beni non locati” ricomprende sia i  fabbricati sia i terreni; per cui, detti immobili rientrano nell’oggetto dell’IMU  non solo nel caso in cui non risultino locati, ma anche in quello in cui non siano  affittati. L’effetto sostitutivo, quindi, si esplica sui redditi fondiari rivenienti dai  terreni, per la componente dominicale, e dai fabbricati, non affittati e non locati.

L’esclusione dell’Imu dalla base imponibile Irpef ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito complessivo. Lo precisa l’agenzia delle Entrate che, con la circolare 5 dell’11 marzo 2013, fornisce i chiarimenti sui rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi.

Si fa notare che il contribuente che possiede solo redditi assoggettati alle imposte sostitute dall’Imu (Irpef e relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati) non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi deve verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e Unico PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero.   

Effettua download della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 2013

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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