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venerdì 6 Dicembre 2024

IMU: PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO IL COMUNE È L’UNICO INTERLOCUTORE

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con la recente risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 ha chiarito alcuni aspetti legati alla disciplina del rimborso dell’IMU (e del conguaglio),  sancendo che il Comune è l’interlocutore unico con il contribuente.

imu: Le richieste di rimborso vanno presentate ai Comuni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con la recente risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 ha chiarito alcuni aspetti legati alla disciplina del rimborso dell’IMU (e del conguaglio),  sancendo che il Comune è l’interlocutore unico con il contribuente.

Il testo della Risoluzione 13 dicembre 2012, n. 2/DF

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Emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.

Imposta municipale propria (IMU).

Problematiche relative ai rimborsi e ai conguagli di somme versate al Comune o allo Stato. Quesito.

Sono state sollevate diverse problematiche concernenti le modalità di rimborso o di conguaglio dell’imposta municipale propria (IMU) che si esaminano di seguito.

         Al riguardo, occorre preliminarmente sottolineare che I’IMU è un tributo comunale, nonostante la destinazione di una quota del gettito del tributo allo Stato, ai sensi dell’art. 13, comma 11, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ciò si evince anche dalla circostanza che, per quanto concerne le problematiche in oggetto, lo stesso comma 11 prevede che «per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni». Si ricorda, inoltre, che l’art. 9, comma 7, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dispone espressamente che «per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l’ articolo 1, commi da 161 a 170», della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, per i rimborsi, trova applicazione l’ art. 1, comma 164, della citata legge n. 296 del 2006, che individua nel Comune il soggetto che deve effettuare la restituzione dei tributi, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

         Passando a esaminare le ulteriori disposizioni attinenti le fattispecie in esame, si ricorda che a norma dell’art. 13, comma 12-bis del D. L. N. 201 del 2011 «per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata». La stessa disposizione prevede che, per la medesima annualità, limitatamente all’abitazione principale e alle relative pertinenze, l’imposta dovuta è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dalla legge, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre (rectius il 17 dicembre, poiché il 16 cade di domenica), a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa il contribuente può optare per il versamento in due rate. L’ultimo periodo del citato comma 12-bis dispone che gli enti locali possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 31 ottobre 2012.

         A decorrere dall’anno 2013, invece, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 3 del D. Lgs. N. 23 del 2011, il versamento dell’imposta è effettuato «in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno».

         Per completezza si richiama anche il comma 13-bis dell’art. 13 del D. L n. 201 del 2011, il quale prevede che «A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno».

         Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare anche il Provvedimento 12 aprile 2012 (n. 2012/53909) del Direttore dell’Agenzia delle entrate, con il quale sono state stabilite le “Modalità di versamento dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214“. L’ art. 2 del citato Provvedimento disciplina la ripartizione e l’accreditamento delle somme riscosse e, al comma 1, prevede espressamente che la struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, accredita ai Comuni le somme ad essi spettanti, secondo i codici di riferimento indicati nei modelli F24. La struttura di gestione, quindi, riscuote le somme riservate sia ai Comuni che allo Stato e dispone anche di tutti i dati analitici relativi ai versamenti eseguiti dai contribuenti.
         Alla luce di quanto appena illustrato, si devono esaminare le ipotesi di erroneo versamento dell’imposta.

1. Versamento allo Stato e al Comune di un importo non dovuto.  

         In primo luogo, si può verificare il caso in cui sia stato versato allo Stato un importo non dovuto. è questa, ad esempio, l’ipotesi del fabbricato posseduto da un anziano che ha trasferito la residenza in una casa di riposo e per il quale il Comune, dopo la scadenza prevista per il versamento dell’acconto, ha stabilito l’assimilazione all’abitazione principale e ha elevato la relativa detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
         In tale fattispecie, il contribuente, al momento del saldo, vale a dire entro il 17 dicembre 2012, vanta un credito sia nei confronti del Comune che nei confronti dello Stato. Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie appena esposta, si riporta il seguente esempio:
– fabbricato non locato (base imponibile € 100. 000) dell’anziano che ha trasferito la propria residenza nella casa di riposo;
– versamento in acconto effettuato, entro il 18 giugno 2012, applicando l’aliquota di base (0,76%), pari a euro 100. 000 × 0,76% /2 = € 380 di cui:
– quota riservata al Comune = € 190;

-quota riservata allo Stato = € 190;

         – successiva assimilazione, con delibera comunale del 22 settembre 2012, dell’immobile in questione all’abitazione principale, con fissazione dell’aliquota allo 0,5% ed elevazione della detrazione fino a concorrenza dell’imposta.

         Conseguentemente l’IMU dovuta per l’intero anno è pari a 0 € [€ 100. 000 × 0,5% = € 500 – € 500 (detrazione) = € 0].

         Risulta, quindi, un credito del contribuente pari a € 380, di cui € 190 nei confronti del Comune e € 190 nei confronti dello Stato.

         A tale proposito, alla luce di quanto affermato in premessa e cioè che l’IMU resta un tributo comunale, e nell’ottica della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, si precisa che il contribuente, al fine di ottenere il rimborso, deve presentare un’unica istanza all’ente locale il quale verifica il fondamento della richiesta.

         Non sembra possibile, infatti, anche in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede di cui all’art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai quali devono essere improntati i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, costringere il contribuente medesimo a richiedere il rimborso a due soggetti diversi, pur avendo effettuato il versamento di un tributo comunale.

         Per quanto riguarda la liquidazione dell’eventuale rimborso della quota versata allo Stato saranno impartite successive istruzioni.

2. Versamento allo Stato di una quota dovuta al Comune.  
         Un’altra evenienza che deve essere esaminata è quella relativa al caso in cui l’ente locale, avendo proceduto, come nel caso di cui al punto 1, all’assimilazione con conseguente applicazione dell’aliquota e della detrazione previste per l’abitazione principale, non ha tuttavia elevato la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta. In tal caso, riprendendo il precedente esempio:

– il contribuente si trova ad avere versato a giugno in acconto un importo pari a € 380 suddiviso in una quota riservata al Comune di € 190 e una quota riservata allo Stato di € 190;

– il Comune, con successiva delibera del 18 ottobre 2012, ha assimilato gli immobili in questione all’abitazione principale, fissando l’aliquota allo 0,5%, confermando la detrazione di legge di € 200.
         Conseguentemente, l’IMU dovuta per l’intero anno è pari a € 300: [€ 100. 000 × 0,5% = € 500 – € 200 (detrazione) = € 300].

         Risulta, quindi, che il contribuente deve versare per l’intero anno € 300 al Comune, mentre nulla è dovuto nei confronti dello Stato e, pertanto, si troverebbe nella situazione di dovere versare € 110 al Comune [€ 300 – € 190 (versati in acconto)] e richiedere contestualmente il rimborso di € 190 allo Stato, già versati a giugno.

         Si ritiene, pertanto, che, come nell’esempio di cui al punto 1 e per le medesime motivazioni, il contribuente sia tenuto a presentare l’istanza di rimborso al Comune per l’importo di € 80 specificando che tale somma è pari alla differenza tra € 190, versati allo Stato, e € 110 dovuti al Comune. Spetta, poi, all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie concernenti la somma di € 110.

         In questo caso, il contribuente non dovrà, ovviamente, effettuare alcun versamento entro il 17 dicembre.

3. Versamento allo Stato di un importo non dovuto.  

         Un’altra fattispecie può riscontrarsi quando il contribuente ha erroneamente versato allo Stato una somma non dovuta e in occasione del pagamento della 2a rata sia tenuto, comunque, a versare una differenza al Comune, pur tenendo conto dell’importo versato allo Stato. Anche questa ipotesi deve essere risolta sulla base degli stessi principi sopra illustrati, per cui:
– abitazione principale: base imponibile = € 200. 000;

– aliquota standard 0,4%;

– la prima rata di giugno era pari a € 200. 000 × 0,4% = € 800 – 200 (detrazione) = € 600/2 = € 300.

         Il contribuente, nell’erronea supposizione che dovesse effettuare il versamento della quota dello Stato, a giugno ha versato € 150 al Comune e € 150 allo Stato.

         Il 30 ottobre 2012 il Comune ha elevato l’aliquota per l’abitazione principale a 0,5%. Pertanto l’IMU da versare entro il 17 dicembre 2012 è pari a: € 200. 000 × 0,5% = € 1000 – 200 (detrazione) = € 800 – € 300 (quota versata sia al Comune sia allo Stato a giugno) = € 500.

         Ovviamente anche in questo caso il contribuente inoltrerà al Comune un’istanza nella quale evidenzierà che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente versata a giugno allo Stato.
         Spetta, poi, all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie concernenti la somma di € 150.

4. Versamento con erronea indicazione del codice tributo.  
         Nel caso in cui l’errata indicazione del codice tributo, ferma restando la correttezza dell’importo complessivamente versato, determini una diversa distribuzione dell’imposta tra Stato e Comune, analogamente ai casi precedenti, spetterà all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie. In linea generale, la correzione dei codici tributo non può essere richiesta all’Agenzia delle entrate, in quanto, come detto in precedenza, l’IMU è un tributo comunale.

5. Errata indicazione del codice catastale da parte dell’intermediario.  
         Può accadere che l’intermediario (banca, Poste, agente della riscossione), presso il quale è stato presentato il modello F24, riporti in maniera errata il codice catastale del Comune ove situato l’immobile, indicato dal contribuente nel modello F24.

         In questo caso, l’intermediario, su richiesta del contribuente, secondo le vigenti disposizioni, deve richiedere l’annullamento del modello F24 che contiene l’errore e rinviarlo con i dati corretti. In questo modo, la Struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate è in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai Comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette, nonché effettuare le relative regolazioni finanziarie.

         Il contribuente terrà informato il Comune interessato dell’avvenuta operazione, nelle forme ritenute più idonee.

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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