Sia le istruzioni ministeriali al modello dichiarativo IMU che la circolare del Ministero delle Finanze, la 3/DF/2012 concordano nel riconoscere l’esenzione IMU dei terreni agricoli incolti, anche quelli collinari o montani.
IMU: I TERRENI AGRICOLI NON COLTIVATI SONO ESENTI DALL’IMU
Sia le istruzioni ministeriali al modello dichiarativo IMU che la circolare del Ministero delle Finanze, la 3/DF/2012 concordano nel riconoscere l’esenzione IMU dei terreni agricoli incolti, anche quelli collinari o montani.
Ai fini dell’IMU sono oggetto dell’imposta solo due grandi categorie di terreni:
1. terreni edificabili;
2. terreni agricoli.
In sintesi, se un terreno non è edificabile in base allo strumento urbanistico adottato (PRG o PUGC), non può che essere agricolo, anche se incolto.
Sia per le istruzioni ministeriali al modello dichiarativo IMU che per la circolare del Ministero delle Finanze, la 3/DF/2012 i terreni agricoli situati nei Comuni elencati dalla Circolare n. 9 del 14. 06. 1993 dal Ministero delle Finanze (ICI) cosiddetti collinari o montani SONO ESENTI DALL’IMU.
Dal un punto di vista della tassazione, tali terreni, ricadono nel disposto dell’articolo 31 del TUIR DPR 917/86, il quale disciplina l’ordinaria tassazione ai fini irpef sul reddito domenicale ridotto al 30%.