Il nuovo decreto legge (d. L. 26 novembre 2021, n. 172) introduce misure per contenere la “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2.
Sommario
La novità, di maggior interesse è l’introduzione del super green pass/green pass rafforzato che si affiancherà al green pass base.
Qual è la differenza? Il green pass rafforzato è rilasciato esclusivamente ai soggetti vaccinati contro Covid-19 oppure ai guariti. Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova certificazione.
Il tampone negativo, dunque, non darà diritto al green pass rafforzato.
Super green pass e le nuove regole.
Ad oggi l’Italia è “bianca” ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e della provincia autonoma di Bolzano, uniche zone gialle.
Il nuovo decreto, in caso di peggioramenti cromatici (zona gialla e arancione) evita le drastiche chiusure delle attività economiche introducendo l’uso del super green pass e restrizioni che “incentivano” alla vaccinazione chi, per il momento, ha scelto di non vaccinarsi.
Le restrizioni incidono su due ambiti: vaccini ma anche spostamenti e accessi ai servizi.
Solo nel caso di transizione in zona rossa le restrizioni si applicheranno anche i possessori di super green pass.
Le vaccinazioni
Dal 15 dicembre, scatta l’obbligo di vaccinarsi alla terza dose, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse, per i sanitari e gli operatori delle RSA.
La novità è però l’estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie di lavoratori diverse dal personale sanitario: personale docente, amministrativi della sanità, personale del pronto soccorso, militari e forze di polizia.
Il richiamo per la terza dose è anticipato e avverrà già dopo cinque mesi dalla seconda dose.
Dal 1 dicembre potranno effettuare la terza dose anche gli under 40 (dose prima limitata agli over 40)
Se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni (che potrebbero partire già prima di Natale, forse il 23 dicembre).
Super green pass e accesso ai servizi e spostamenti.
è introdotta, a partire dal 6 dicembre, una nuova e ulteriore tipologia di green pass: il green pass rafforzato. L’attuale normativa ha imposto che entrambi i certificati (green pass e super green pass) avranno validità di 9 mesi dal rilascio.
Il green pass rafforzato è rilasciato esclusivamente ai soggetti vaccinati contro Covid-19 oppure ai guariti.
L’accesso ai servizi essenziali (farmacie, supermercati, tabacchi, pubblici uffici per usufruire di servizi ecc. ) resta escluso e non subordinato al possesso di alcuna tipologia di green pass.
Per tutti gli altri servizi e per gli spostamenti occorre distinguere tra green pass e super green pass.
In particolare, per accedere agli altri servizi economici e ricreativi:
– In zona bianca l’obbligo di green pass base oltre agli ambienti già previsti (es. Ristoranti, bar, altre attività di ristorazione al chiuso), viene esteso anche a ulteriori settori come gli alberghi dove, fino ad ora, non veniva richiesto per i soggiorni turistici, di lavoro o personali agli ospiti delle strutture alberghiere.
Il green pass sarà necessario in zona bianca anche per l’accesso agli spogliatoi per l’attività sportiva.
Ed anche per i servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, per i servizi di trasporto pubblico locale (con verifica a campione sui mezzi pubblici). Dallo scorso settembre, invece, il certificato verde era richiesto solo su aerei, navi, traghetti e treni a lunga percorrenza;
– in zona gialla o arancione dal 29 novembre è necessario il super green pass per accedere a bar e ristoranti al chiuso, spettacoli, eventi sportivi e cerimonie.
Quindi in zona bianca è sufficiente il green pass e coloro che optino per la non vaccinazione, potranno accedere ai servizi tramite tampone (che consente comunque di ottenere il green pass).
Invece, in zona gialla o arancione, i non vaccinati non potranno fruire delle attività elencate, perché è richiesto il solo super green pass che non può essere rilasciato in mancanza di vaccino.
Sul fronte degli spostamenti, nelle zone bianche, gialle e arancioni, dalle faq del Governo (aggiornate al 5 dicembre) risultano ad oggi consentiti spostamenti con mezzi pubblici di trasporto, purchè in possesso del green pass base o del super green pass (esclusi gli spostamenti con mezzo proprio, taxi e mezzi pubblici non di linea, per i quali non è necessario alcuna certificazione verde).
Risulta dunque che per gli spostamenti potrà essere utilizzato il green pass o il super green pass. Il tampone negativo rimane sufficiente per ottenere il green pass per andare al lavoro e viaggiare su treni ad alta velocità, navi e aerei.
Cosa succede dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022.
Con tenore letterale poco chiaro e diretto, il nuovo decreto dopo le nuove restrizioni per le zone bianche, gialle e arancioni, prevede una finestra temporale nella quale eccezionalmente, dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, le restrizioni previste in zona gialla si applicheranno anche in zona bianca.
In sostanza, in questo periodo, anche in zona bianca per l’accesso ai servizi quali bar e ristoranti al chiuso sarà necessario il super green pass. Non è ancora certo, se superato il 15 gennaio, la misura del super green pass continuerà ad essere richiesta anche in zona bianca.
Se si potesse scrivere la norma in modo più semplice e diretto, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, la zona bianca diventa zona gialla.
Ad esempio anche in una Regione zona bianca servirà il green pass rafforzato per andare a mangiare in un ristorante al chiuso, oppure per andare allo stadio, al cinema e a teatro, oppure a una festa, o in discoteca.
Le attività ricreative e sociali in questi ambiti saranno insomma riservate ai soli vaccinati/guariti che avranno il super green pass.
Coloro in possesso di tampone negativo potranno ottenere solo il green pass base per accedere al proprio posto di lavoro, oppure prendere un mezzo di trasporto, o ancora accedere a un albergo. Anche per i ristoranti interni alle strutture ricettive, qualora si sia ospiti di hotel o similari, non sarà obbligatorio il super green pass, bensì sarà sufficiente il certificato verde base, eventualmente ottenuto tramite tampone negativo.
Per gli spostamenti tra regioni, in zona bianca, durante il periodo natalizio basterà il tampone. Si tenga presente che il tampone molecolare ha una durata di 72 ore, mentre quello rapido di 48 ore. A seconda della durata del soggiorno, quindi, per prendere un mezzo (aereo, treno o bus), per gli spostamenti e per il ritorno potrebbe essere necessario fare più test.
Proponiamo un riepilogo delle restrizioni vigenti dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, rinviando nel dettaglio all’apposita tabella che il Governo ha predisposto ieri e consultabile al link https://www. Governo. It/sites/governo. It/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite. Pdf.
Restrizioni dal 6 dicembre – 15 gennaio 2022 | ||||||||||
Zona Covid | Lavoro | Spostamenti (navi, aerei, traghetti, treni, autobus, pulman) (1) | Palestre piscine al chiuso, spogliatoi | Teatro, cinema, locali al chiuso | Mostre, musei al chiuso | Centri benessere terme | Feste conseguenti cerimonie (2) | Sale gioco, bingo | Bar, ristoranti al chiuso
(3) |
Strutture ricettive (4) |
Bianca | Green Pass | Green
Pass |
Green Pass | Super Green Pass | Green Pass | Green Pass | Green Pass | Green Pass | Super Green Pass | Green
Pass |
Gialla | Green Pass | Green
Pass |
Green Pass | Super Green Pass | Green Pass | Green Pass | Green Pass | Green Pass | Super Green Pass | Green
Pass |
Arancione | Green Pass | Green
pass |
Super
Green Pass |
Super
Green Pass |
Super
Green Pass |
Super
Green Pass |
Super
Green Pass |
Super
Green Pass |
Super
Green Pass |
Green
Pass |
(1) Esclusi taxi, e mezzi di trasporto pubblico non di linea, consentiti senza green pass. Gli spostamenti tra Regioni con mezzo proprio sono consentite a prescindere dal Green pass (nelle zone arancioni è però necessaria la motivazione lavoro/salute/necessità).
(2) Sempre necessario super green pass per le sole feste non conseguenti a cerimonie.
(3) Esclusi bar/ristoranti all’aperto.
(4) Inclusi servizi di ristorazione per i clienti all’aperto e al chiuso. La ristorazione all’aperto non riservata ai clienti è consentita senza green pass; necessario super green pass se al chiuso.