Cos’è la ZES
Le zone economiche speciali (ZES) sono previste e disciplinate dal D.L. 20 giugno 2017 n. 91 (art.4) per favorire la crescita delle aree meridionali.
Sommario
Si tratta di zone nelle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. Per la verifica dei comuni italiani inclusi nelle aree ZES è necessario prendere visione dei piani di sviluppo strategico elaborati dalle Regioni e consultabili al link https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/.
Il credito di imposta ZES
Le imprese che investono nella ZES usufruiscono del credito d’imposta già previsto per il Mezzogiorno (L.208/2015) per gli investimenti in beni strumentali nuovi (art. 5, comma 2). Il credito è commisurato alla quota complessiva del costo dei beni acquistati, con una maggiorazione dell’importo massimo di investimento agevolabile, pari a 100 milioni di euro per singolo progetto di investimento.
Al riguardo, il tax credit, da utilizzare in compensazione in dichiarazione dei redditi, è stato così rafforzato:
- dal decreto legge n. 77/2021 (art. 57) che lo ha esteso all’acquisto di immobili (strumentali agli investimenti);
- dal decreto legge n. 36/2022 che lo ha esteso anche all’acquisto di terreni e all’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Quindi, il credito di imposta spetta:
- per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, effettuato sino al 30 aprile 2022;
- per l’acquisto di terreni, per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali, effettuata a partire dal 1° maggio 2022.
Potrà essere oggetto dell’agevolazione anche l’acquisto di un terreno su cui verrà costruito l’immobile strumentale, o l’acquisto di un fabbricato da demolire e ricostruire, o l’ampliamento di un immobile strumentale in area ZES.
I soggetti beneficiari
Possono ottenere il credito di imposta le aziende:
- già costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza;
- che svolgono la propria attività all’interno delle ZES;
- che non si trovino in stato di liquidazione o di scioglimento;
- che mantengano la loro attività all’interno delle ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento;
- con unità locale all’interno dell’area ZES.
La misura del credito di imposta ZES
Come da istruzioni dell’Agenzia delle entrate, inerente l’invio della comunicazione per fruire dei crediti di imposta, valevole per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle zone economiche speciali (ZES) e nelle zone logistiche semplificate (ZLS), le percentuali di credito variano in base alle dimensioni aziendali.
Le percentuali del credito di imposta ZES sono le medesime percentuali previste per il credito Mezzogiorno la cui disciplina è applicabile al credito ZES (art. comma 2):
- 45% piccole e microimprese;
- 35% medie imprese;
- 25% grandi imprese.
Ad esempio: prendiamo il caso di una impresa di piccole dimensioni che effettua un investimento pari a 1 milione di euro per l’acquisto di un nuovo stabilimento, in alternativa può ampliarne uno già in suo possesso con un investimento di pari cifra.
Grazie al credito di imposta per le imprese attive in aree ZES, riceverà, al termine dell’investimento, 450 mila euro nel cassetto fiscale, anche in caso di leasing o di pagamento a rate. La condizione indispensabile, però, è quella relativa al mantenimento dell’immobile stesso, che non potrà essere venduto prima di sette anni dal termine dei lavori.
La proroga 2023
La legge di bilancio 2023 (comma 267) proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES.
Come chiedere il credito di imposta
Le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.