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mercoledì 2 Ottobre 2024

Il commercialista che esegue la registrazione di un marchio d’impresa o collettivo, è soggetto all’obbligo antiriciclaggio di verifica della clientela ?

Gli adempimenti antiriciclaggio previsti a carico dei commercialisti sotto il profilo della verifica della clientela devono considerarsi circoscritti alle sole attività rientranti stricto sensu nella professione del commercialista (contabilità, operazioni straordinarie, valutazione azienda, contenzioso, eccetera) o anche per altre attività complementari? Nello specifico si chiede se essi vadano applicati anche all’ipotesi di registrazione di un marchio d’impresa o collettivo per il cliente.

Quesito

Gli adempimenti antiriciclaggio previsti a carico dei commercialisti sotto il profilo della verifica della clientela devono considerarsi circoscritti alle sole attività rientranti stricto sensu nella professione del commercialista (contabilità, operazioni straordinarie, valutazione azienda, contenzioso, eccetera) o anche per altre attività complementari? . Nello specifico si chiede se essi vadano applicati anche all’ipotesi di registrazione di un marchio d’impresa o collettivo per il cliente.

Disciplina applicabile

In via preliminare occorre verificare se la prestazione in oggetto sia riconducibile nell’attività di lavoro autonomo svolta professionalmente e con abitualità. La risposta è positiva atteso che, pur non essendo tale prestazione prevista espressamente e ad litteram nell’ambito di servizi “tipici” indicati dall’ordinamento professionale di appartenenza, il professionista, per eseguire materialmente l’attività, deve comunque utilizzare conoscenze tecnico-giuridiche tipiche dell’attività professionale esercitata.

Quindi praticamente, il corrispettivo economico incassato a fronte della prestazione del servizio di registrazione del marchio (o anche quello ricevuto per l’espletamento di altre attività eterogenee complementari o affini a quella “tecnica” del commercialista ):

concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 54 del Tuir

è soggetto ad Iva e a ritenuta d’acconto qualora il committente sia un sostituto di imposta.

NB Tale “assorbimento qualificatorio” ai fini reddituali è essenziale affinché lo stesso professionista possa considerarsi anche in questo caso tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dalle disposizioni previste dalla disciplina dell’antiriciclaggio (Dlgs n. 231/2007 e successive modifiche ).

In linea generale, l’obbligo di adeguata verifica della clientela sussiste quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15. 000 euro, indipendentemente dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante un’unica operazione ovvero tramite operazioni collegate o frazionate.

Attenzione: la verifica del cliente dovrà comunque essere sempre garantita non solo quando l’operazione faccia insorgere nell’intermediario finanziario il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a prescindere da qualsiasi deroga, esenzione o soglia, ma anche nel caso in cui insorgano dei dubbi in ordine alla veridicità ed all’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione del cliente.

Il medesimo obbligo è prescritto per le prestazioni professionali occasionali implicanti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore al sopra indicato limite o per le operazioni di valore non determinabile. Per ciò che riguarda la nozione di prestazione professionale, occorre sottolineare che lo svolgimento di un’operazione può accompagnarsi o meno all’esecuzione di una prestazione d’opera intellettuale.

Soluzione

L’attività di registrazione di un marchio è riconducibile all’ambito delle prestazioni che fanno scattare per il commercialista l’obbligo di adeguata verifica della clientela, posta l’ampia definizione di “prestazione” e il criterio di attrazione dei relativi corrispettivi nel reddito da lavoro autonomo.

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