A partire dal 1 Gennaio 2017 è in vigore l’incentivo Occupazione Sud per le assunzioni e lavoratori disoccupati; l’agevolazione riguarda le assunzioni a tempo indeterminato , anche a scopo di somministrazione, effettuate dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017, nelle regioni Basilicata , Calabria, Puglia, Sicilia , Abruzzo , Molise e Sardegna.
A partire dal 1 Gennaio 2017 è in vigore l’incentivo Occupazione Sud per le assunzioni e lavoratori disoccupati ; l’agevolazione riguarda le assunzioni a tempo indeterminato , anche a scopo di somministrazione, effettuate dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017, nelle regioni Basilicata , Calabria, Puglia, Sicilia , Abruzzo , Molise e Sardegna.
E’ importante sottolineare che l’agevolazione riguarda la sede operativa dell’azienda, a prescindere dalla residenza del lavoratore; il lavoratore dovrà svolgere attività lavorativa presso una delle regioni interessate dall’incentivo.
Qualora, a seguito di cambio di sede lavorativa, il lavoratore venga trasferito presso un’altra sede aziendale fuori dalle regioni sopra indicate, verrà meno il riconoscimento all’incentivo.
La misura dell’incentivo, della durata di un anno, da usufruire entro il 28 Febbraio 2019 è pari all’esonero totale dei contributi a carico delle aziende entro il limite massimo di 8060 euro annui, da riproporzionare in caso di assunzioni part-time , verrà direttamente utilizzato a conguaglio nell’uniemens di competenza; tale agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni di natura contributiva o economica e dovrà rispettare le regole Europee in materia di aiuti di Stato ( Regolamento UE n. 1407 del 18 Dicembre 2013).
Le risorse dedicate alla presente agevolazione contributiva sono le seguenti :
500 milioni di euro destinate alle regioni Basilicata , Calabria, Puglia e Sicilia ;
30 milioni di euro destinate alle regioni Abruzzo , Molise e Sardegna ).
L’agevolazione contributiva sarà riconosciuta tramite autorizzazione direttamente dall’Inps previa richiesta preventiva l’assunzione del datore di lavoro.
Per poter usufruire dell’agevolazione contributiva il datore deve:
rispettare gli obblighi di legge e di contratto collettivo applicato dall’azienda al rapporto di lavoro agevolato;
essere in regola con il D. U. R. C;
rispettare eventuali diritti di precedenza;
non avere in corso sospensioni di rapporti di lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale.
L’agevolazione viene riconosciuta per i contratti di lavoro a tempo indeterminato,
a scopo di somministrazione , e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, purchè non deve essere effettuare in virtù di un obbligo legale o contrattuale.
Tale agevolazione non riguarda invece i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente e di lavoro accessorio.
Per poter usufruire di tale agevolazione i destinatari dell’incentivo devono:
essere soggetti disoccupari , cosi come previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 150/2015 ovvero” Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”;
Inoltre i beneficiari devono avere una delle seguenti condizioni:
Giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni;
Lavoratori con almeno 25 anni, privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 Marzo 2013;
Non aver avuto un rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro che procede all’assunzione;
questa condizione viene meno in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato.
L’agevolazione quindi riguarda anche le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato cosi come previsto dalle modifiche apportate dal decreto n. 367/II/2016 del 16 Novembre 2016 apportate dal decreto prot. 39/0018719 del 15 Dicembre 2016.
Per poter usufruire dell’agevolazione contributiva il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Inps, esclusivamente in via telematica un’istanza preliminare di ammissione al beneficio indicando i dati dell’assunzione già effettuata o che intende effettuare.
L’Inps verificata la disponibilità residua delle risorse comunicherà all’azienda l’esito di tale verifica e nel caso provvederà a prenotare l’importo per tale assunzione.
Ricevuto l’esito positivo dall’Inps il datore di lavoro dovrà:
provvedere, qualora non abbia ancora provveduto, entro n. 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell ‘Inps all’assunzione del lavoratore indicato nella comunicazione preventiva;
provvedere entro n. 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Inps l’avvenuta assunzione e chiedere la conferma della prenotazione effettuata.
Avv. Giovanni Di Corrado
Consulente del Lavoro