Guida Fiscale alla deducibilità del costo dei Mezzi di trasporto (art. 164 DPR 917/86 autovetture uso promiscuo – motocicli – automezzi – autocarri) ed alla detraibilità dell’IVA.
Le regole di deducibilità variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l’esercizio dell’attività di impresa. In particolare, è possibile distinguere i mezzi di trasporto a seconda che siano utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività dell’impresa, oppure siano utilizzati “non esclusivamente” come strumentali, oppure siano utilizzati dagli agenti e rappresentanti in via non esclusiva oppure siano dati in uso promiscuo a dipendenti.
Sommario
FOCUS:
1. Le limitazioni previste per le autovetture si estendono anche agli altri veicoli (es. Autocarri) che sono I stati adattati in modo tale che possano essere utilizzati per il trasporto privato di persone, aventi i requisiti tecnici stabiliti con Prow. Agenzia Entrate 6 dicembre 2006. Si tratta in sostanza di quei veicoli il cui rapporto tra la potenza del veicolo stesso e la portata (peso lordo meno tara) sia superiore a 180.
2. Ove è prevista forfetariamente una deducibilità limitata dei costi, si prescinde dalla prova della effettiva destinazione – ed in quale misura – del bene per finalità strettamente connesse con l’esercizio dell’attività commerciale o professionale. Quindi non è possibile per il contribuente dimostrare, nel caso specifico con istanza per la disapplicazione di norme antielusive (v. N. 7946), l’esclusiva destinazione del bene allo svolgimento dell’impresa o professione (Ris. Min. 27 luglio 2007 n. 190/E). Tale interpretazione è stata criticata da autorevole dottrina, secondo la quale non dovrebbe essere negato l’accesso all’interpello suddetto, proprio perché la norma che limita la deducibilità è di carattere lata mente antielusivo (D. Stevanato in Corriere Tributario n. 3412007 p. 2793).
Utilizzo strumentale esclusivo e utilizzi assimilati
Sono integralmente deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, a condizione che siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Rientrano in questa ipotesi i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, come ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano noleggi e le imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l’addestramento alla navigazione (Circ. Min. 13 febbraio 1997 n. 37/E, Ris. Min. 23 marzo 2007 n. 59/E). La deduzione integrale è prevista anche per i seguenti mezzi di trasporto: autoveicoli immatricolati ed effettivamente utilizzati per il trasporto promiscuo di persone e cose. L’Amministrazione finanziaria assume che tale utilizzo c’è effettivamente, indipendentemente dall’immatricolazione, quando il veicolo ha un abitacolo che risulta, almeno per la metà della sua superficie e in modo permanente, riservato al trasporto di cose. Ciò avviene, per esempio, nel caso di autoveicoli sprovvisti dei sedili posteriori, oppure nel caso di autoveicoli dotati di sedili posteriori la cui residua superficie dell’abitacolo, di estensione comunque non inferiore a quella destinata al trasporto di persone, sia esclusivamente riservata al trasporto di cose (Istruzioni Unico); agli autocarri, autobus, autoveicoli ad uso speciale per trasporti specifici (es. Autopompe, autoambulanze, autofunebri, autoveicoli uso ufficio, Ris. Min. 12 novembre 2001 n. 179/E); ai mezzi di trasporto adibiti ad uso pubblico (riconosciuto attraverso un atto proveniente dalla pubblica amministrazione).
Utilizzo strumentale non esclusivo (Promiscuo)
Per i veicoli aziendali strumentali ma utilizzati in via non esclusiva, la Quota di ammortamento deducibile e i canoni di leasing o di noleggio sono soggetti a due distinte limitazioni; la prima concerne la percentuale di deducibilità ammessa – 40% dal 2007 – mentre la seconda riguarda l’ammontare massimo di costi cui applicare la percentuale suddetta, che è riportato nella tabella seguente, in cui si distingue in funzione delle modalità di acquisizione e del mezzo di trasporto (Circ. Min. L0 febbraio 1998 n. 48/E). In proposito, va rilevato che la percentuale va applicata all’ammontare della spesa sostenuta a rilevanza fiscale, comprensiva degli oneri accessori di diretta imputazione, come l’IVA indetraibile, naturalmente entro i limiti riportati nella tabella. Non è inoltre ammesso l’ammortamento anticipato.
Le spese relative ai mezzi di trasporto (carburante, spese di manutenzione ecc. ) sono anch’esse deducibili parzialmente (40%). In ogni caso, nessun vincolo è previsto circa il numero di veicoli i cui costi sono deducibili dal reddito di impresa. Per il periodo d’imposta in corso al 3 ottobre 2006, la percentuale del 40% è ridotta al 20%; poichè però in Unico 2007 è stato applicato il regime previgente (indeducibilità integrale), i maggiori Importi deducibili, rispetto a quelli ivi applicati, si potranno recuperare nel periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007, cioè con Unico 2008, e di essi si è potuto tener conto ai fini del versamento dell’acconto di novembre (seconda o unica rata).
Riepilogo dei limiti fiscali alla deducibilità | ||
Mezzi | Acquisto/Leasing (1) | Noleggio (1) (2) |
Autovetture e autocaravan | 18. 075,99 | 3. 615,20 |
Motocicli | 4. 131,66 | 774,69 |
Ciclomotori | 2. 065,83 | 413,17 |
Note | ||
(1)In caso di leasing il limite va applicato sull’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di acquisto. A tal fine i canoni vanno assunti nell’ammontare risultante dal contratto di leasing, mentre per il costo da assumere ai fini della proporzione occorre aver riguardo al costo sostenuto dal concedente del bene (vedi esempio 2 successivo). Tutte le volte in cui il periodo di durata del contratto risulta inferiore all’anno, i limiti indicati devono essere ragguagliati ad anno. (2) Nei contratti di noleggio full service, nei quali il canone periodico è comprensivo anche del costo delle prestazioni accessorie (es. Manutenzione ordinaria, assicurazione, tassa di proprietà, sostituzione dell’autovettura in caso di guasto, ecc,), il costo da rapportare al limite di deducibilità deve essere nettato dei costi riferibili alle prestazioni accessorie, le quali sono deducibili, se inerenti. Secondo le regole proprie della categoria dei costi di appartenenza, senza limiti di importo (es. Assicurazione 40%). Se la parte relativa alla tariffa di noleggio non è evidenziata rispetto alle spese per i servizi accessori. Il costo addebitato dal prestatore del servizio dovrà essere considerato nella sua unitarietà ai fini del raffronto con il limite suesposto. La ripartizione delle quote è operata attraverso il riferimento ai listini che riportano le tariffe mediamente praticate per i contratti di noleggio e locazione. Che non prevedono prestazioni accessorie, relativi a veicoli della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi. |
Esempio 1.
Un’autovettura viene acquistata al prezzo di 20. 000 euro. Il coefficiente di ammortamento è pari al 25%. Poiché la quota di ammortamento deducibile è pari al 40% dell’ammortamento di un bene con costo di acquisto non superiore a 18. 075,99 euro, la quota di ammortamento fiscalmente ammessa in deduzione è la seguente: (18. 075,99 x 25%) x 40% = 2. 582,28.
Pertanto, risultano indeducibili 2. 417,72 euro, ovvero la differenza tra l’ammortamento sul costo effettivo e la parte fiscalmente ammessa.
Esempio 2.
Il contratto di leasing è stato stipulato da un’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. I canoni dovranno essere corrisposti in 4 annualità (dal 1° luglio 2007 al30 giugno 2011) per un totale di 36. 151,98 euro. Il numero dei giorni di durata del contratto é, quindi, pari a 1460.
Il costo sostenuto dal concedente per acquistare l’autovettura è stato di 30. 987,41 euro. Premesso che nel 2007 l’utilizzazione del bene avviene per 184 giorni, i canoni ammessi in deduzione risultano dalle seguenti operazioni: 18. 075,99: 30. 987. 41 = 58,33%; 36. 151. 98 x 58,33% = 21. 087,45 ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo fiscalmente rilevante dell’autovettura (21. 087. 45: 1. 460) x 184= 2. 657,69 2. 657,69 x 40% = 1. 063,08 (costo deducibile).
Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i canoni ammessi in deduzione risultano cosi determinati: (21. 087. 45: 1. 460l x 365 = 5. 271,99 5. 271,99 x 40% ‘” 2. 108,80 (costo deducibile). Per il 2011 si effettua un’operazione analoga a Quella per il 2007.
Esempio 3.
Un’autovettura è stata acquistata al prezzo di 30. 987,41 euro ed è stata concessa in uso promiscuo a1 dipendente per 4 mesi. Il coefficiente di ammortamento é pari al 25%.
La Quota di ammortamento proporzionalmente riferibile ai 4 mesi, ovvero 2. 582,28 (30. 987. 41 x 25%x4/12) è deducibile per intero quale spesa per prestazione di lavoro. Ciò avviene anche nel caso in cui l’importo suddetto fosse superiore a quello costituente reddito in capo al dipendente.
La Quota restante, pari a 5. 164. 57 euro, assume rilievo nei limiti del 58,33%, ossia (18. 075,99 : 30. 987,41)x 100; ed è quindi deducibile nei limiti del 40%, dunque per un importo pari a 1. 205,00 (58,33% x 5. 164,57 x 40%).
Esempio 4.
Trattamento analogo al precedente si applica nel caso di un’autovettura utilizzata promiscuamente da un collaboratore coordinato e continuativo: deducibilità integrale come spesa per prestazione di lavoro per la quota dei costi che costituisce reddito per il collaboratore e deducibilità parziale (40%) per la differenza, nei limiti previsti nella tabella.