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Frullati interamente naturali: scontano aliquota Iva agevolata al 10%
Parere convergente della Agenzia delle Entrate e della Agenzia delle Dogane sulla cessione di frullati ottenuti solamente con pura frutta applicando l’aliquota IVA agevolata al 10%.
Questa è la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 272/E del 5 novembre 2009 alla richiesta di un contribuente di conoscere l’aliquota dell’imposta da applicare al prodotto. Per il contribuente, il frullato in questione rientrava all’interno della categoria “frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri”, indicata al n. 8) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972 e, quindi, sconta l’Iva del 4%.
Come spesso accade, in prima battuta, l’Agenzia delle Entrate ha cassato l’interpello motivando che per rispondere all’istanza, così come è successo per altre analoghe, fosse necessario un preliminare accertamento tecnico sulla natura e la composizione merceologica del prodotto. Per questo motivo, l’Agenzia ha trattato la questione solo nell’ambito di una consulenza giuridica, dopo aver acquisito il parere dell’agenzia delle Dogane.
Quest’ultima, in seguito all’analisi chimica del prodotto, ha ritenuto che non fosse possibile considerare un succo di frutta perché costituito non solo da frutta frullata ma anche da “un quantitativo evidente di polpa non finemente suddivisa”. Pertanto, le Dogane hanno chiarito che il prodotto in esame appartiene a una categoria merceologica diversa da quella proposta dal contribuente e che, in particolare, rientri in quella individuata dal punto 74 della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972: “frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate, costituiti da miscugli di frutta, in prevalenza diversa dalla frutta a guscio”.
A fronte della classificazione merceologica della Agenzia delle Dogane, i tecnici delle Entrate, hanno ritenuto valida l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento alla cessione di frullati interamente naturali.
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Aliquota IVA applicabile alle cessioni di frullati 100% frutta – articolo 16 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633
Con istanza d’interpello presentata dalla società ALFA S. R. L. è stato esposto il seguente quesito.
Quesito
L’istante chiede quale sia l’aliquota IVA da applicare alle cessioni riguardanti il prodotto denominato X. Il prodotto X appartiene alla categoria dei frullati e, come dichiarato dall’istante, consiste in un frullato di frutta ottenuto solo con pura frutta al naturale.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
La società istante ritiene che il prodotto X possa, sotto il profilo merceologico, rientrare nella più generica voce “Frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri”, di cui al n. 8) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, per cui assoggettabile all’aliquota ridotta del 4%.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare si rileva che la presente istanza è da ritenersi inammissibile e, come tale, improduttiva degli effetti tipici riconducibili alle istanze di interpello di cui all’articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successivi provvedimenti d’attuazione.
Come sottolineato dall’Amministrazione Finanziaria a proposito della trattazione di casi analoghi a quello in esame non sono ammesse alla procedura di interpello – di cui al citato articolo 11 della Legge n. 212/2000 – le istanze che prima ancora di richiedere un’attività diretta a rimuovere “obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione” di norme tributarie, presuppongono la necessità di accertamenti tecnici. E, nel caso di specie, l’individuazione dell’aliquota IVA in concreto applicabile postula la necessità di accertamenti tecnici sul prodotto al fine di individuarne la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica, accertamenti che esulano dall’ambito di competenza della scrivente.
Pertanto, l’istanza può essere trattata soltanto nell’ambito della consulenza giuridica generale secondo le modalità illustrate con la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, fornendo un parere non produttivo degli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.
Gli accertamenti tecnici sono stati richiesti all’Agenzia delle dogane che, con nota n. … del … 2009, ha provveduto a determinare il corretto inquadramento doganale dei prodotti in esame.
In particolare la predetta Agenzia, “sulla base della dichiarazione del produttore, della presentazione e dei risultati dell’analisi chimica della merce in oggetto”, ritiene “che la stessa, anche se destinata ad essere bevuta, non possa essere considerata un succo di frutta”.
Infatti, precisa l’Agenzia delle dogane, “le Note Esplicative al SA, relative alla voce 2009, prevedono che: ‘I succhi di frutta, di ortaggi o legumi di questa voce sono generalmente ottenuti dalle spremitura di frutta, ortaggi o legumi freschi, sani e maturi, sia che questa spremitura consista -come avviene per gli agrumi- in un’estrazione a mezzo di macchine dette “estrattori” funzionanti con il principio dello spremilimoni casalingo, sia in una pressatura preceduta o no da pigiatura o macinazione (specialmente per le mele), sia da un trattamento con acqua fredda o calda o con vapore (è il caso, in particolare, dei pomodori, del ribes nero o di alcuni ortaggi come la carota o il sedano).
I liquidi così ottenuti sono in seguito generalmente sottoposti ai seguenti trattamenti:
a) Chiarificazione, destinata a separare i succhi dalla maggior parte degli elementi solidi, mediante precipitazione (con gelatina, albumina, terra d’infusori, ecc), mediante enzimi o per centrifugazione.
b) Filtrazione, specialmente con filtri a piastre Kieselgur, di amianto, di cellulosa, ecc.
c) Disaerazione, destinata a eliminare l’ossigeno che sarebbe nocivo al colore e al sapore.
Grazie a questi vari trattamenti, i succhi di frutta o di ortaggi o di legumi si presentano sottoforma di liquidi non fermentati, limpidi. Accade tuttavia che alcuni succhi- soprattutto quelli ricavati da frutti polposi (per esempio, albicocche, pesche, pomodori)- contengano ancora, in sospensione o sotto forma di deposito, una parte della “polpa finemente suddivisa”.
L’Agenzia delle dogane, precisando che i prodotti in oggetto sono “costituiti da frutta frullata e presentano un quantitativo evidente di polpa non finemente suddivisa”, ritiene di considerare tali “prodotti come ‘frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate’, costituiti da miscugli di frutta, in prevalenza diversa dalla frutta a guscio, da classificare al codice 2008 92. Il suddetto codice NC 2008 92 corrisponde alla voce 2006 della Tariffa Doganale in vigore al 31. 12. 87, riconducibile alla Tabella A, parte III, n. 74 allegata al DPR n. 633 del 1972”.
In considerazione della suddetta classificazione doganale, la scrivente ritiene che alla cessione del prodotto sopra indicato si renda applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento.
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