Il D. L. 21 giugno 2013, n. 96 (c. D. Decreto del fare) ha stabilito che l’Agente per la riscossione non può più disporre il fermo amministrativo sui beni del debitore se questi sono strumentali all’attività d’impresa o professionale.
Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali
Il D. L. 21 giugno 2013, n. 96 (c. D. Decreto del fare) ha stabilito che l’Agente per la riscossione non può più disporre il fermo amministrativo sui beni del debitore se questi sono strumentali all’attività d’impresa o professionale.
Il contribuente, pertanto, al fine di evitare la misura cautelare pro Fisco, è tenuto a dimostrare non l’indispensabilità dei beni, ma la strumentalità degli stessi, ossia le effettive esigenze operative cui fanno fronte i veicoli oggetto di fermo.
Il Decreto del fare, inoltre, ha apportato rilevanti modifiche alla procedura di fermo amministrativo prevista dall’art. 86, d. Pr. 29 settembre 1973, n. 602. Secondo la nuova previsione, infatti, il procedimento ha inizio con la notifica, al contribuente, di una comunicazione preventiva, la quale dovrà contenere l’invito a versare le somme dovute nei successivi trenta giorni. Entro tale termine, pertanto, il debitore, per impedire la misura cautelare, dovrà dimostrare che i beni oggetto di fermo costituiscono elemento indispensabile per la prosecuzione della propria attività. Trascorsi i trenta giorni, l’iscrizione del fermo diventa definitiva, salvo il diritto, per il contribuente, di proporre ricorso entro sessanta giorni alla Commissione tributaria provinciale.
Dott. Alessio Ferretti |
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