Capita spesso che una distrazione possa tramutarsi in importi errati indicati in fattura, nell’imponibile o nell’importo dell’IVA, altre volte l’approssimazione di un fornitore, che abbia indicato un bene (es. Un cespite) in modo estremamente generico o addirittura errato possa violare l’articolo 21, comma secondo, lettera b) del DPR n 633/1972 ed esporre l’azienda a sanzioni amministrative molto salate.
Fattura passiva e/o attiva errata: Come evitare le sanzioni
Come sanare errori sostanziali e/o formali ed evitare sanzioni
Capita spesso che una distrazione possa tramutarsi in importi errati indicati in fattura, nell’imponibile o nell’importo dell’IVA, altre volte l’approssimazione di un fornitore, che abbia indicato un bene (es. Un cespite) in modo estremamente generico o addirittura errato possa violare l’articolo 21, comma secondo, lettera b) del DPR n 633/1972 ed esporre l’azienda a sanzioni amministrative molto salate.
Prima di analizzare le diverse inesattezze presentabili, è opportuno precisare che, qualsiasi esse siano, possono essere modificate senza alcuna conseguenza fino all’effettiva consegna della fattura al cliente: se il documento non è ancora stato inoltrato all’interessato, puoi limitarti a stracciarlo realizzandone uno nuovo, altrimenti, lo stesso decreto iva, ci fornisce lo strumento per operare modifiche con l’articolo 26.
La modalità di intervento varia a seconda che l’errore sia sostanziale o formale:
· sostanziale nell’imponibile e/o nel gettito IVA;
· formale per inesattezze o errori in fattura estranei ad importi ed IVA (errata intestazione fattura, errata e/o approssimativa imputazione del bene, data di emissione, numero progressivo del documento, partita iva errata ecc. ).
Errori sostanziali
Per sanare errori sostanziali è possibile emettere la cosiddetta nota di variazione ai sensi del richiamato articolo 26 del decreto IVA, attraverso principalmente due modalità:
· nota di variazione in aumento, o nota di debito, nel caso in cui è stata emessa fattura per un importo inferiore al dovuto. L’emissione di questo documento consente di imputare al cliente l’importo mancante ed il residuo IVA non ancora calcolato;
· nota di variazione in diminuzione, o nota di credito, nel caso contrario. Con l’emissione di questo documento viene stornato l’importo in eccesso e la relativa IVA già calcolata.
Errori in fattura riguardanti altri dati
Anche per errori formali se la fattura non è già stata inviata/consegnata al cliente è necessario procedere con nota di variazione a storno totale della fattura errata e l’emissione di una nuova fattura corretta.
Sanzioni
Ai sensi dell’articolo 5 e 6 del D. Lgs n. 471/1997:
· per errori sostanziali ad importi o calcolo IVA la multa varia dal 100 al 200% dell’imposta non fatturata partendo da una cifra di base pari a 516 euro. Un’eventuale modifica prima della presentazione annuale della dichiarazione IVA riduce la sanzione al 10% dell’imposta non fatturata partendo da una cifra di base pari a 51,60 euro;
· per errori formali “fattura con dati inesatti che non influenzano la determinazione dell’imposta” (articolo 6 del D. Lgs n. 471/1997) estranee ad importi e calcolo IVA (numero progressivo-data fattura, partita IVA del cliente, ecc. ) la multa varia da 258 euro a 2. 065 euro. Un’eventuale modifica prima della presentazione annuale della dichiarazione IVA riduce la sanzione a 25,80 euro.
N. B. Prestare molta attenzione sia in sede di emissione della fattura, sia in sede di ricezione/rilevazione contabile di fatture ricevuta dal fornitore.
al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52 |