Un commerciante al dettaglio con sede in Italia si reca in Vaticano per partecipare ad un evento ONLUS nell’ambito del quale venderà i propri prodotti. Quali saranno i suoi obblighi verso il Fisco fino allo scontrino fiscale?
Sommario
Quesito
Un commerciante al dettaglio con sede in Italia si reca in Vaticano per partecipare ad un evento ONLUS nell’ambito del quale venderà i propri prodotti. Quali saranno i suoi obblighi verso il Fisco fino allo scontrino fiscale?
Analisi normativa
La fattispecie in oggetto è quella dell’esportazione (cioè il trasporto e spedizione dei beni fuori dal territorio UE) temporanea di beni in Vaticano per la tentata vendita che rientra in una disciplina speciale perché il territorio dello Stato del Vaticano non costituisce parte del territorio dell’Unione Europea, né ai fini IVA (non essendo ricompreso tra i territori di cui all’articolo 7 comma 1 lett. B) del DPR 633/72), né ai fini doganali.
IVA
Le cessioni di beni trasportati o consegnati nel territorio del Vaticano (compresi gli uffici e le istituzioni della Santa Sede al di fuori del Vaticano) costituiscono operazioni non imponibili IVA ex articolo 71 del DPR 633/72, analogamente alle esportazioni ed ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Inoltre, la cessione di beni oggetto di temporanea esportazione beneficia della non assoggettabilità all’IVA di cui all’articolo 8 del Dpr n. 633/1972 e, quindi, concorre alla formazione del plafond, anche se l’effetto traslativo della proprietà si verifica quando i beni si trovano già in territorio extracomunitario, ove sono stati inviati nell’ambito dell’evento organizzato.
Diritti doganali
In virtù del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia datato 11. 2. 29, le merci estere in transito sul territorio italiano destinate allo Stato di Città del Vaticano o ad uffici e istituzioni della Santa Sede ubicati al di fuori del territorio Vaticano sono ammesse in esenzione dai dazi e dagli altri diritti doganali.
Tuttavia il citato art 8 Decreto IVA stabilisce che nel caso di specie l’esportazione debba risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della bolla di accompagnamento o se non prescritti, dal DDT (documento di trasporto) emesso.
Soluzione
Le operazioni di vendita poste in essere dal commerciante effettuate con la città del Vaticano dovranno risultare dal DDT, e dato che rileveranno come esportazioni dirette (ex articolo 8 comma 1 lettera a) DPR 633/72), lo scontrino fiscale sarà emesso senza addebito IVA.