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mercoledì 2 Ottobre 2024

Esonero IVA agricoltura confermato nel 2017. Guida alla scelta dei regimi fiscali per chi vuole “aprire” e risparmiare fino al 100%

L’imprenditore agricolo, può optare ai fini IVA tra tre diversi regimi fiscali, ciascuno caratterizzato da uno specifico modo di calcolare l’imposta indiretta da versare. Occorre evidenziare che, al fine di monitorare l’andamento dell’attività agricola e massimizzarne la redditività, è importante valutare quale tra essi sia nel caso specifico più adatto rispetto alle caratteristiche concrete della produzione agricola, con l’obbiettivo di ottenere il minor carico fiscale possibile pro norma. Ecco una breve guida utile per chi intende avviare un’impresa agricola e conseguire correttamente risparmio lecito d’imposta.

L’imprenditore agricolo, può optare ai fini IVA tra tre diversi regimi fiscali, ciascuno caratterizzato da uno specifico modo di calcolare l’imposta indiretta da versare. Occorre evidenziare che, al fine di monitorare l’andamento dell’attività agricola e massimizzarne la redditività, è importante valutare quale tra essi sia nel caso specifico più adatto rispetto alle caratteristiche concrete della produzione agricola, con l’obbiettivo di ottenere il minor carico fiscale possibile pro norma. Ecco una breve guida utile per chi intende avviare un’impresa agricola e conseguire correttamente risparmio lecito d’imposta.

I tre regimi previsti per il settore agricolo ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto sono:

1) il regime di esonero per volume di affari annuo < € 7. 000;

2) il regime speciale per volume di affari annuo > € 7000;

3) il regime ordinario su opzione.

Analizziamoli singolarmente con un taglio pratico -operativo

Il regime di esonero

E’ il regime naturale per gli imprenditori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a €. 7. 000 costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli.

Vantaggi: Questo regime consente all’imprenditore agricolo di:

essere esonerato da qualunque adempimento ai fini Iva eccetto quello di conservare e numerare progressivamente tutte le fatture di acquisto, e conservare copia delle autofatture emesse da parte degli acquirenti

essere quindi esonerato dalla presentazione della dichiarazione Iva e Irap. Nel caso di vendita diretta a privati non vi è l’obbligo di emettere né lo scontrino né la ricevuta fiscale.

non essere tenuto all’iscrizione al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio (articolo 2 della Legge n. 77 del 25/3/1997).

Attenzione se l’imprenditore agricolo nel corso dell’anno avesse effettuato prestazioni di servizi per un valore superiore ad un terzo rispetto alla cessione di prodotti agricoli, non potrebbe esercitare l’opzione per questo regime.

Il regime speciale, il regime naturale per gli imprenditori agricolo con volume d’affari annuo superiore a €. 7. 000 che effettuano cessioni di prodotti di cui alla Tabella A, parte I, DPR n. 633/72;

Il regime speciale

Tale regime, disciplinato dall’articolo 34 del DPR n. 633/72, prevede la detrazione dell’Iva, non sulla base degli acquisti effettuati,ma sulla base di percentuali di compensazione previste da apposito Decreto Ministeriale (D. M. 23 dicembre 2005).

In pratica l’imprenditore agricolo applicherà alle cessioni di prodotti agricoli l’aliquota prevista per il bene ceduto versando solamente l’Iva che risulta a debito dopo l’applicazione della percentuale di compensazione.

Le fatture di vendita saranno emesse applicando le aliquote Iva ordinarie (4%, 10% e 22%), ma all’Amministrazione finanziaria sarà versata la differenza fra l’aliquota ordinaria e quella di compensazione, che quindi sarà più bassa o al massimo uguale a quella ordinaria.

NB Tale regime si applica solamente alla cessione di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, del DPR n. 633/72.

Il regime ordinario

Questo regime ai fini dell’applicazione presuppone apposita opzione da esercitare in sede di dichiarazione Iva, riguarda le ipotesi di cessione di beni diversi da quelli indicati dalla tabella A e implica l’operatività di tale regime per un minimo tre esercizi. L’Iva dovuta sarà determinata sulla base della differenza tra l’Iva a debito derivante dalla cessione di beni o servizi e l’Iva a credito sugli acquisti, anche di beni strumentali, inerenti tali cessioni.

Attenzione Per la valutazione di convenienza di tale regime, occorre preventivare l’ammontare delle spese che si ritiene di dover sostenere, e confrontare l’ammontare dell’Iva detraibile in base alle percentuali di compensazione con l’Iva sulle fatture di acquisto.

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