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Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”

OGGETTO: Interpello – interpello ordinario – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 –  Esenzione  dal  pagamento  delle  tasse  automobilistiche  per  gli autoveicoli  e   i   motoveicoli   di   “particolare   interesse   storico   e collezionistico”  –  articolo  63,  comma  2,  della  legge  21  novembre 2000, n. 342    

RISOLUZIONE N. 112/E, 29 NOVEMBRE 2011  Direzione Centrale Normativa      

OGGETTO: Interpello – interpello ordinario – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 –  Esenzione  dal  pagamento  delle  tasse  automobilistiche  per  gli autoveicoli  e   i   motoveicoli   di   “particolare   interesse   storico   e collezionistico”  –  articolo  63,  comma  2,  della  legge  21  novembre 2000, n. 342    

Con   l’interpello   specificato   in   oggetto,   concernente   l’interpretazione dell’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stato esposto il seguente 

QUESITO  

TIZIO,   titolare   di   un   motoveicolo   immatricolato   nell’anno   1986   ed individuato nell’elenco dei modelli dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) valido per il 2011, chiede di conoscere il corretto trattamento tributario applicabile, ai fini delle tasse automobilistiche, al proprio motoveicolo ultraventennale. L’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 dispone l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” costruiti da almeno 20 anni.   L’articolo 63, comma 3, dispone, inoltre, che i veicoli e i motoveicoli per i quali è possibile fruire dell’esenzione devono essere individuati dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), con propria determinazione.   L’interpellante chiede di conoscere con quali modalità debba essere comprovata la sussistenza del requisito del “particolare interesse storico e collezionistico”. Il quesito proposto assume rilevanza in quanto l’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice dalla Strada) stabilisce che “rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”. Il contribuente istante chiede, quindi, di conoscere se per beneficiare dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui all’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per il proprio motoveicolo, sia necessaria l’iscrizione nei registri della Federazione Motociclistica Italiana.   

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

Il contribuente ritiene di poter usufruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, pur non essendo iscritto alla FMI. A parere dell’istante, infatti, qualora si ritenesse di subordinare il riconoscimento   del   predetto   beneficio   fiscale   all’obbligo   di   iscrizione   ad associazioni private come l’ASI o la FMI si realizzerebbe una “disparità di trattamento per situazioni uguali (motocicli ultraventennali iscritti e non)”.  

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

In via preliminare, occorre ricordare che la competenza nella gestione degli interpelli dell’Agenzia delle entrate è limitata alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, nonché a quelle riguardanti i veicoli in temporanea importazione di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (circolare 16 maggio 2005, n. 23 e circolare 5 ottobre 2005, n. 43). Tenuto  conto  che  il  contribuente  istante  è  residente  in  un  comune  della  Sardegna si rappresenta, quindi, quanto segue:  –     l’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, disciplinante le “tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”, prevede, al comma 1, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli  che  hanno  compiuto  trent’anni  dall’anno  di  prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. A tal fine, viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli; –   il comma 2 dell’articolo 63 estende l’esenzione anche agli autoveicoli e motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”, per i quali il termine predetto è ridotto a venti anni. Come ribadito dall’Agenzia delle entrate, con circolare 16 novembre 2000, n. 207, l’articolo 63, comma 2, definisce di “particolare interesse storico e collezionistico” i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in  vista  di  partecipazione  ad  esposizioni  o  mostre  ed  infine  i  veicoli  che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume; –     il comma 3 dell’articolo 63 dispone, inoltre, che “I veicoli indicati al comma 2 sono  individuati,  con  propria  determinazione,  dall’ASI  e,  per  i  motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente”. La norma stabilisce, infine, che i veicoli di cui ai predetti commi 1 e 2 sono assoggettati,  in  caso  di  utilizzazione  sulla  pubblica  strada,  ad  una  tassa  di circolazione forfettaria annua.   Pertanto, l’articolo 63, comma 2, estende il trattamento di esenzione dalle tasse automobilistiche, previsto dal comma 1 per i veicoli ultratrentennali – non adibiti  ad  uso  professionale  –  ai  veicoli  ultraventennali  di  particolare  interesse storico e collezionistico, individuati dall’ASI o dalla FMI con propria determinazione. Si osserva che, per i veicoli ultraventennali, a differenza dei veicoli di cui al comma 1, l’esenzione non spetta in ragione del solo presupposto della vetustà, ma è subordinata alla preventiva determinazione annuale di enti associativi riconosciuti dalla legge, quali l’ASI e l’FMI. Al riguardo, si rileva che i commi 2 e 3 del citato articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non delineano alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né viene prevista, per il riconoscimento del regime di favore, l’iscrizione nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI o in altro registro storico. In sostanza, per fruire del beneficio fiscale in commento non viene espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo nei predetti registri, come è, invece, disposto dall’articolo  60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice dalla Strada) secondo cui “ rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in  uno  dei  seguenti  registri:  ASI,  Storico  Lancia,  Italiano  FIAT,  Italiano  Alfa Romeo, Storico FMI”. A seguito di apposita richiesta di parere inviata dalla scrivente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota R. U. 26300 del 19 settembre 2011 ha chiarito che “ l’iscrizione in uno dei sopra citati registri è condizione necessaria affinché un veicolo possa essere considerato e classificato, ai fini delle disposizioni contenute nel codice della strada, di interesse storico e collezionistico”.   A parere del  Ministero  delle  Infrastrutture,  quindi,  le  previsioni  dettate  dal  Codice  della Strada non esplicano effetti in ordine al regime fiscale applicabile ai veicoli in argomento.   Pertanto, i principi dettati dall’articolo 60 non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” disciplinati dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.   Quanto sopra trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455 che in relazione all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, afferma che tale “disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare”  interesse  storico  e  collezionistico  non  a  quelli  di  mero  interesse storico e collezionistico”. Come affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza “ la individuazione dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del successivo comma 3, all’ASI (Automobilclub Storico Italiano) e alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana)”. Ai fini dell’individuazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico, l’applicazione della disposizione fiscale recata dall’articolo 63 è, tuttavia, subordinata alla sussistenza di una determinazione dell’ASI o della FMI. In considerazione del disposto dell’articolo 63, si ritiene che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo (veicoli costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non appartenendo  alle  predette  categorie  rivestano  un  particolare  interesse  storico  o  collezionistico  in  ragione  del  loro  rilievo  industriale,  sportivo,  estetico  o  di costume). L’esenzione dalla tassa automobilistica trova, quindi, applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte dai suddetti enti che individuano  in  maniera  definita  le  tipologie  di  veicoli  in  possesso  dei  requisiti previsti dall’articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali in commento. In assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa (articolo 63, comma 2, lettere a, b e c). Con riferimento al quesito in esame, tenuto conto che il contribuente rappresenta che il proprio motoveicolo risulta specificamente individuato nell’elenco dei modelli indicati nella determinazione della FMI per il 2011 dallo stesso prodotta, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di esenzione disciplinato dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli ultraventennali di “particolare interesse storico e collezionistico”. In caso di utilizzazione sulla pubblica strada, il contribuente sarà tenuto esclusivamente al versamento della tassa forfettaria di circolazione, come previsto dal comma 4 del citato articolo 63.   

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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