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mercoledì 2 Ottobre 2024

Erogazione di servizi: guida fiscale alla gestione dell’Iva Italia su estero (Eu ed extra Ue)

Questo articolo è rivolto sia ad aziende che singoli professionisti,  chiamati ad erogare, nel rispetto del DPR n. 633 del 1972 “Decreto IVA”, prestazioni di servizi, in Italia, verso soggetti privati (non titolari di partita iva) o operatori economici (titolari di partita iva) residenti fuori dalla comunità europea o all’interno (ma fuori dall’Italia).

 

Erogazione di servizi: guida fiscale alla gestione dell’Iva Italia su estero (Eu ed extra Ue)

Quando e come applicare per servizi rivolti a soggetti comunitari o extra comunitari, privati o titolari di partita iva

 

Principio generale

Il richiamato Decreto Iva, prevede all’articolo 1 del DPR n. 633 del 1972 che l’imposta sul valore aggiunto si applica su tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni. Da questa possiamo desumere come vi sia una netta distinzione tra le operazioni effettuate all’interno del territorio nazionale rispetto a quelle effettuate fuori da confini del nostro Paese.

In particolare, le consulenze prestate da professionisti residenti in Italia a committenti residenti in un Paese estero seguono precise regole legate all’applicazione dell’Iva, diverse a seconda dei rapporti e dalla residenza del committente estero.

 

Le fattispecie in cui un professionista può imbattersi prevedono due variabili da tenere in considerazione:

·       La residenza UE o extra-UE del committente;

·       La tipologia di operazione;

·       “B2B”, se l’operazione avviene tra due soggetti passivi;

·       “B2C”, se il committente estero è un soggetto privato, non titolare di partita Iva.

 

Territorialità delle prestazioni di servizi

Secondo il principio generale sulla territorialità delle prestazioni di servizi, disciplinato dall’articolo 7-ter, le prestazioni di servizi sono rilevanti e come tali “imponibili” ai fini Iva nel territorio dello Stato al verificarsi di due fattispecie:

1.      quando sono rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

2.      quando sono rese a committenti non soggetti passivi d’imposta da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

 

Deroghe alla disciplina generale

Gli articoli da 7-quater a 7-septies contengono delle deroghe rispetto alla regola generale della territorialità per le prestazioni di servizi, prevedendo differenti criteri per stabilire la rilevanza territoriale di alcune tipologie di servizi in funzione della natura del committente del servizio stesso:

1.      prestazioni di servizi relative a beni immobili;

2.      prestazione di trasporto passeggeri;

3.      prestazioni di ristorazione e catering;

4.      prestazioni di intermediazione.

 

Disciplina generale della territorialità nelle prestazioni di servizi

L’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972 prevede che le prestazioni di servizi si considerino effettuate nel territorio dello Stato, cioè in Italia, quando sono rese a soggetti passivi (imprese) aventi partita Iva stabiliti in Italia (operazioni “B2B”), o quando sono rese a soggetti privati da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni “B2C“).

Nel primo caso (B2B), la regola di applicazione dell’Iva secondo il principio della territorialità prevede che sia rilevante la sede del committente (se la sede è territorialmente rilevante in Italia l’operazione è imponibile), ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633 del 1972, mentre nel secondo caso (B2C), è rilevante la sede del professionista esecutore della prestazione (se la prestazione a privato estero è effettuata da professionista con sede in Italia, l’operazione è imponibile).

Esaminiamo il caso di un avvocato italiano, che effettua una prestazione di servizi nei confronti di un cliente, soggetto privato (non titolare di partita Iva), residente in un Paese UE. Secondo la regola della territorialità prevista dall’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972, quando siamo di fronte ad operazioni B2C, la prestazione è imponibile nello Stato ove il professionista esecutore della prestazione ha la propria sede, in questa fattispecie in Italia. L’avvocato, è chiamato ad emettere fattura con Iva italiana, applicando l’aliquota in vigore per la prestazione professionale effettuata. In questo caso essendo il cliente un soggetto privo di partita iva, l’avvocato non dovrà imputare in parcella la ritenuta d’acconto.

Servizi erogati a committenti UE titolari di partita Iva

In questo caso il professionista ha ricevuto l’incarico di effettuare la propria prestazione professionale da un soggetto titolare di partita Iva (persona fisica o società), residente in un altro Paese dell’Unione Europea (UE). La norma di riferimento è sempre l’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972, che per le operazioni B2B, prevede che la prestazione sia imponibile nello Stato di residenza del soggetto committente la prestazione.  Pertanto, le prestazioni di servizi rese a committenti UE titolari di partita Iva dall’avvocato italiano, ai fini Iva risulterà saranno “non soggette”, ai sensi dell’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n. 633 del 1972.   In fattura, inoltre, dovrà essere specificatamente indicata la dicitura “inversione contabile”, ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, lettera a) del DPR n. 633 del 1972. Anche in questa fattispecie l’avvocato non dovrà essere imputare in parcella/fattura la ritenuta d’acconto, perché il soggetto committente, anche se titolare di partita Iva, non assume la veste di sostituto di imposta, a causa della sede fuori dai confini nazionali.

Servizi erogati a committenti extra-UE privi di partita Iva

Fattispecie  simile a quella esaminata per il committente privato UE, ma con delle distinzioni notevoli. Esaminiamo il caso di un avvocato che eroga assistenza nei confronti di un privato residente in Paese extra-UE. Per quanto riguarda i rapporti B2C, da un lato la regola generale dell’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972, prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato effettua tali prestazioni a soggetti privati, dall’altro lato vi è una deroga dettata dall’art 7-septies del DPR n. 633 del 1972, secondo la quale:-“in deroga a quanto stabilito dall’art. 7-ter, comma 1, lett. B), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato … quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: … c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale”.

Pertanto vige un’importante eccezione, per i casi previsti dall’articolo 7-septies del DPR n. 633 del 1972, per le assistenze tecniche e legali, la prestazione non sarà imponibile Iva in Italia.  In base alla disciplina analizzata, l’avvocato o il tecnico) italiano, dovrà emettere fattura con l’annotazione “operazione non soggetta” (secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972) ai sensi dell’articolo 7- septies, comma 1, lettera i), DPR n. 633 del 1972.

Servizi erogati a committenti extra-UE imprese

In questa ipotesi il professionista ha ricevuto l’incarico di effettuare la propria prestazione professionale da un soggetto titolare di partita Iva (persona fisica o società), residente in un Paese extra-UE. L’avvocato italiano che esegue una prestazione professionale in Italia per una società Cinese. Si applica il disposto dell’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972, che per le operazioni B2B, prevede che la prestazione sia imponibile nello Stato di residenza del soggetto committente la prestazione, che nel nostro caso è la società cinese.

Questo significa che per le prestazioni di servizi rese a committenti extra-UE titolari di partita Iva, l’avvocato italiano emetterà a quest’ultimo una parcella/fattura per consulenza che ai fini Iva risulterà “non soggetta”, ai sensi dell’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n. 633 del 1972. In fattura dovrà essere specificatamente indicata la dicitura “operazione non soggetta”, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, lettera b) del DPR n. 633 del 1972.

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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