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mercoledì 2 Ottobre 2024

EREDITA’ LEGITTIMA

Sig. Ra Fu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’impiegata cinese, da tempo residente a Rimini. Recentemente, purtroppo, mio marito è venuto a mancare. Egli faceva il ristoratore e ha lasciato come possibile patrimonio ereditario un ristorante, due case e un deposito in banca.

Ora vivo da sola con mia figlia e vorrei sapere come stanno le cose dal punto di vista del diritto, tenuto conto che mio marito, a quanto pare (dobbiamo svolgere investigazioni sul punto) non ha lasciato nessun testamento scritto e che i nostri parenti ci hanno contattato per dividere l’eredità.

Sig. Ra Fu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’impiegata cinese, da tempo residente a Rimini. Recentemente, purtroppo, mio marito è venuto a mancare. Egli faceva il ristoratore e ha lasciato come possibile patrimonio ereditario un ristorante, due case e un deposito in banca.

Ora vivo da sola con mia figlia e vorrei sapere come stanno le cose dal punto di vista del diritto, tenuto conto che mio marito, a quanto pare (dobbiamo svolgere investigazioni sul punto) non ha lasciato nessun testamento scritto e che i nostri parenti ci hanno contattato per dividere l’eredità.

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Fu. Il suo è certamente un caso molto delicato, dal momento che non è mai facile affrontare la perdita di una persona cara e tutti i problemi di eredità connessi a tale scomparsa.

Venendo alla Sua richiesta, innanzitutto l’art. 536 c. C. Stabilisce chiaramente che il coniuge e i figli legittimi sono tra i soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità o di altri diritti nella successione. Ciò significa che la moglie (cioè Lei, signora He) e Sua figlia avete comunque diritto per legge a ricevere una parte dell’asse ereditario, indipendentemente dal fatto che il defunto abbia destinato, attraverso il suo testamento, tutto o parte del suo patrimonio ad altri beneficiari.

A proposito della “quota di legittima”, essa varia a seconda degli eredi legittimari superstiti.

Nel nostro caso, se si considerano legittimari Lei e Sua figlia, l’art. 542 c. C. Prevede che al coniuge spetti un terzo del patrimonio e all’unico figlio, legittimo o naturale, un altro terzo del patrimonio.

L’art. 540 c. C. , poi, dispone che al coniuge è comunque riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ai seguenti indirizzi: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com.

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