Il presupposto oggettivo si realizza ogniqualvolta venga posta in essere, a titolo oneroso, una cessione di beni o prestazione di servizi, come definite negli articoli 2 e 3 del DPR 633/72. Più in dettaglio sono considerate cessioni di beni, sia gli atti che comportano il trasferimento della proprietà, che il trasferimento di diritti reali di godimento.
ENTI LOCALI IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Il presupposto oggettivo si realizza ogniqualvolta venga posta in essere, a titolo oneroso, una cessione di beni o prestazione di servizi, come definite negli articoli 2 e 3 del DPR 633/72. Più in dettaglio sono considerate cessioni di beni, sia gli atti che comportano il trasferimento della proprietà, che il trasferimento di diritti reali di godimento. Ulteriormente, il legislatore fiscale, ha voluto precisare che rientrano nel concetto di cessione di beni anche atti ad effetti traslativi condizionati o differiti, quali le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con diritto di riscatto ed i passaggi tra committente e commissionario.
Il requisito fondamentale dell’onerosità, tuttavia è derogato dalle ipotesi contemplate dall’art. 2/633 per fattispecie relative a trasferimenti a titolo non oneroso che, se non tassate, potrebbero costituire fonte di elusione. In particolare sarà bene ricordare che rivestono il requisito oggettivo (quindi, se realizzati gli altri presupposti costituiranno operazioni soggette ad IVA), ancorché in assenza di corrispettivo:
· Gli omaggi di beni oggetto dell’attività d’impresa;
· Gli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa, se di costo unitario non superiore a 25,82 Euro, salvo quelli per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta all’acquisto;
· La destinazione di beni dalla sfera imprenditoriale a quella personale (cd. Autoconsumo);
· Le assegnazioni di beni a soci di società, consorzi, associazioni.
Le prestazioni di servizi (cfr. Art. 3/633) riguardano i contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, obbligazioni di fare, non fare, permettere, locazioni, noleggi, concessioni, licenze relative a diritti d’autore, prestiti in denaro e titoli, somministrazioni di alimenti e bevande, cessioni di contratto.
Sembra evidente, dunque, che il legislatore abbia inteso considerare la categoria di prestazioni servizi come residuale rispetto alla cessione di beni: tutto ciò che non rientra nella prima tipologia, rientra nella seconda.
Tuttavia la distinzione tra le due categorie (cessione di beni e prestazione di servizi) è fondamentale per stabilire il concretizzarsi del momento impositivo (dal quale scaturisce l’obbligo di assoggettare l’operazione ad IVA) e l’esigibilità (momento dal quale sorge per l’erario il diritto al credito dell’IVA gravante sull’operazione).
Analogamente a quanto previsto per le cessioni di beni anche per le prestazioni di servizi è prevista una deroga al requisito dell’onerosità, in relazione alle prestazioni gratuite di servizi per le quali sia stata detratta la relativa imposta. Si tratta delle fattispecie relative a gratuite prestazioni a terzi od autoconsumo personale o familiare, quando il valore della prestazione ecceda 25,82 Euro.
La differenza che può cogliersi con l’analoga previsione in tema di cessioni (gratuite) di beni riguarda il valore: mentre per queste ultime deve aversi riguardo al costo del bene omaggiato, per i servizi si deve essere valutato il valore normale del servizio prestato gratuitamente. Sia nell’ambito delle cessioni che delle prestazioni, il legislatore ha voluto escludere dal requisito oggettivo alcune operazioni che, pertanto, oggettivamente non possono essere considerate soggette ad IVA ancorché effettuate a titolo oneroso.
Il riferimento è alle operazioni tassativamente elencate nel comma 3 dell’art. 2/633 ed al comma 4 dell’art. 3/633. Ad esempio la cessione di marche e valori bollati, ancorché effettuata a titolo oneroso, non sarà soggetta ad IVA per carenza del presupposto oggettivo, così come (sempre a titolo esemplificativo) la cessione del diritto d’autore effettuata direttamente dall’autore non sarà soggetta sempre per il medesimo principio.