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mercoledì 2 Ottobre 2024

Energie Rinnovabili: Trattamento Fiscale del contratto di Cessione Crediti

Importante risoluzione che chiarisce il metodo di calcolo delle imposte degli atti (registro, catastale ed ipotecaria) applicabili in materia di energie rinnovabili al  contratto  di cessione  di crediti stipulato a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di pagamento gravanti sull’utilizzatore a seguito della stipula del contratto di leasing.  

RISOLUZIONE N. 95/E  Roma, 17 ottobre 2012

OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR) Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è stato esposto il seguente  

QUESITO   

La società interpellante ALFA s. R. L. Svolge attività di produzione di energia elettrica da fonti di energie rinnovabili. Nel 2011, ha realizzato un campo fotovoltaico ‘a terra’ ed ha stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE s. P. A. ) una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, spettanti per la produzione di energia elettrica che sarà prodotta dal medesimo impianto. Successivamente, la società ha ceduto l’impianto realizzato a BETA s. P. A. , stipulando, nel contempo, un contratto di locazione finanziaria per la durata di 18 anni.     

A garanzia del pagamento dei canoni derivanti dal contratto di leasing, ALFA si  è  impegnata  a  cedere  a  BETA,  mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata autenticata, i crediti costituiti dalle tariffe incentivanti vantati da ALFA nei confronti del GSE. Dovendo procedere alla stipula del contratto, la società istante chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, da riservare al contratto di cessione in garanzia dei crediti vantati nei confronti del GSE.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene che, in sede di registrazione del contratto di cessione dei crediti, non possa essere applicata l’imposta di registro in misura proporzionale prevista dall’articolo 6 della Tariffa, Parte prima, allegata al Decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.   131  (di  seguito  TUR),  in  quanto  la  base imponibile non è determinata né è determinabile a priori.

La società fa presente, infatti, che l’ammontare dei crediti oggetto di cessione si   determina   moltiplicando   la   produzione   energetica   mensile   per   la   tariffa riconosciuta dal GSE, e che la quantità di energia prodotta varia in ragione della produttività dell’impianto e, dunque, delle condizioni atmosferiche, delle caratteristiche tecniche e dell’usura dei componenti tecnologici installati.

Tenuto conto che la base imponibile “non è determinata né determinabile”, la società istante ritiene che in sede di registrazione del contratto di cessione debba essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.         

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE   

Il quesito proposto con la presente istanza di interpello riguarda la corretta disciplina  applicabile,  ai  fini  delle  imposte  indirette,  al  contratto  di cessione  di crediti stipulato a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di pagamento gravanti sull’utilizzatore a seguito della stipula del contratto di leasing. Appare  utile  ricordare  che,  con  riferimento  a  tale  problematica,  questa Agenzia ha già avuto modo di fornire chiarimenti con la risoluzione 4 luglio 2008, n. 278.  

Con la richiamata risoluzione, è stato chiarito che la cessione di crediti è un negozio  dotato  di  una  propria  causa  giuridica  in  quanto  svolge  un’autonoma funzione economico-sociale che non viene compressa anche in presenza di un collegamento con lo schema unitario del contratto di leasing.

In  sostanza,  le  cause  giuridiche  che  caratterizzano,  rispettivamente,  il contratto di cessione di crediti ed il contratto di leasing non sono riconducibili ad un’unica  ragione  economico-sociale  e,  pertanto,  la   tassazione  applicabile  a tali operazioni deve essere definita autonomamente. Con riferimento all’atto di cessione di crediti, nella richiamata risoluzione è stato chiarito che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, detto contratto può dar luogo a: –    operazioni di natura finanziaria, rientranti nel campo applicativo dell’IVA tra le operazioni esenti, ex articolo 10, primo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; –    operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell’IVA.   In particolare, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, n. 3), del DPR n. 633 del 1972, se effettuate dietro     corrispettivo, “… le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, …”.

La circostanza che il contratto di cessione di crediti venga stipulato per garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula di un contratto di locazione finanziaria esclude che lo stesso possa essere ricondotto tra le operazioni di natura finanziaria.

Tale contratto risulta, pertanto, escluso dall’applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, secondo cui “non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”. In considerazione del principio di alternatività Iva-Registro di cui all’articolo  40 del TUR, trova, quindi, applicazione l’imposta di registro.  

In  particolare,  l’articolo  6  della  Tariffa,  parte  prima,  allegata  al  TUR, stabilisce la tassazione con l’aliquota dello 0,50 % per le “cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze …… ”. Con la richiamata  risoluzione  4 luglio  2008, n. 278, è stato chiarito  che l’imposta di registro proporzionale con aliquota dello 0,50 % si applica ai contratti di cessione di crediti, ancorché stipulati a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti da un precedente o contestuale rapporto di debito.

Con riferimento al quesito in esame, si rileva che la società interpellante, per garantire il pagamento dei canoni derivanti dal contratto di leasing, si è impegnata a cedere a BETA i crediti vantati nei confronti del GSE. L’effettivo  ammontare  di tale  credito  non risulta,  tuttavia,  determinato  al momento di conclusione del contratto, in quanto, come rilevato dalla società istante, la tariffa incentivante che sarà effettivamente corrisposta dal GSE potrà variare in ragione dell’energia prodotta dall’impianto. Tenuto conto che nella fattispecie in esame l’importo dei crediti ceduti  non è determinato   al   momento   della   registrazione   dell’atto   di   cessione,   per   la     determinazione dell’imposta dovuta si ritengono applicabili le modalità di tassazione previste dall’articolo 35, comma 1, del TUR, per i contratti a prezzo indeterminato. Tale articolo dispone che “Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso  dopo  la  determinazione  definitiva  del  corrispettivo,  da  denunciare  a norma dell’articolo 19”. Analogamente, la base imponibile dell’atto di cessione dei crediti in esame deve  essere  determinata  sulla  base  del  ‘valore  dei  crediti  dichiarato’  in  via presuntiva  dalla  parte,  salvo  conguaglio  o  rimborso  dopo  la  determinazione definitiva dell’ammontare degli stessi.

In sostanza, il contribuente che richiede la registrazione dell’atto di cessione dei crediti deve dichiarare il valore presunto dei crediti per l’intera durata del contratto, che deve essere determinato sulla base di criteri attendibili, quale ad esempio la produttività dell’impianto come evidenziata nel business plan. Considerato che la determinazione del valore dei crediti avviene al momento della erogazione delle somme da parte del GSE, i contribuenti saranno tenuti a verificare se nel corso del tempo il relativo ammontare superi il valore dichiarato. In tal caso, i contribuenti, essendo tenuti ad un ulteriore versamento dell’imposta, dovranno effettuare una denuncia, ai sensi dell’articolo 19 del TUR. Tale disposizione stabilisce, infatti, che il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati dalle parti contraenti, entro 20 giorni, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.

Diversamente, se le somme effettivamente erogate dal GSE risultano inferiori all’ammontare dei crediti dichiarato in sede di registrazione dell’atto di cessione, i contribuenti   avranno   diritto,   ai   sensi   del   citato   articolo   35,   al   rimborso dell’eccedenza di imposta versata.  

 

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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