Un’ulteriore misura adottata dal Governo per fronteggiare la crisi epidemiologica da Coronavirus e contenerne gli effetti negativi è l’inserimento di un nuovo credito d’imposta, disciplinato dall’art. 65 del decreto-legge Cura Italia.
EMERGENZA COVID-19: L’AFFITTO SI PAGA MA… C’E’ IL TAX CREDIT!
Credito d’imposta per botteghe e negozi
Un’ulteriore misura adottata dal Governo per fronteggiare la crisi epidemiologica da Coronavirus e contenerne gli effetti negativi è l’inserimento di un nuovo credito d’imposta, disciplinato dall’art. 65 del decreto-legge Cura Italia.
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Si ricorda, che la categoria catastale C/1, comprende negozi e botteghe.
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 (riportati in fondo all’articolo per comodità) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. In quanto ritenute attività essenziali e pertanto non tenute ad interrompere la loro attività lavorativa.
Tale credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione tramite modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il tributo da indicare è il seguente:
“6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, nella sezione “Erario” dell’F24, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Come anno di riferimento nella compilazione andrà indicato quello per il quale è riconosciuto il credito stesso, ovvero, 2020.
Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.
Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020
COMMERCIO AL DETTAGLIO:
– ipermercati;
– supermercati;
– discount di alimentari;
– minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
– commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
– commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
– commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47. 2);
– commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
– commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47. 4);
– commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
– commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
– commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
– commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
– farmacie;
– commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
– commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
– commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
– commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
– commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
– commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
– commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020
SERVIZI PER LA PERSONA
– lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
– attività delle lavanderie industriali;
– altre lavanderie, tintorie;
– servizi di pompe funebri e attività connesse.
Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM