Il Fondo di garanzia PMI, operativo dall’anno 2000, istituito con Legge 662/96, nasce con lo scopo di intervenire a favore delle PMI e dei professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario poiché non dispongono di sufficienti garanzie.
Lo Stato interviene, sostituendo le garanzie normalmente richieste dagli istituti di credito per l’ottenimento del finanziamento.
EMERGENZA COVID-19: COME POSSO REPERIRE LIQUIDITA’ PER LA MIA AZIENDA?
Ampliamento del Fondo di Garanzia a sostegno della liquidità.
Il Fondo di garanzia PMI, operativo dall’anno 2000, istituito con Legge 662/96, nasce con lo scopo di intervenire a favore delle PMI e dei professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario poiché non dispongono di sufficienti garanzie.
Lo Stato interviene, sostituendo le garanzie normalmente richieste dagli istituti di credito per l’ottenimento del finanziamento.
Possono accedere al Fondo di Garanzia:
– le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte al Registro delle Imprese;
– i professionisti, iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
Essi, devono essere considerati economicamente e finanziariamente sani, sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio.
Possono essere appartenenti a qualsiasi settore con l’eccezione delle attività finanziarie.
In questa situazione di emergenza, causata dall’epidemia da COVID-19 (Coronavirus), le imprese si trovano ad avere una maggiore necessità di liquidità.
Affinchè lo Stato possa contribuire nel dare un ulteriore aiuto;
E’ stabilito, dal Decreto-legge recante misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che per la durata di 9 mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo (Legge 662/96), si applicano le seguenti misure:
– la garanzia è concessa a titolo gratuito;
– l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
– sono ammissibili alla garanzia del Fondo, finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
– per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, la sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
– per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500. 000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
– per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
– sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
– Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”.
Inoltre
– le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;
– la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie è dovuta esclusivamente per le operazioni che superino, in relazione al soggetto richiedente, la soglia individuata dal Consiglio di gestione e riferita al rapporto tra il numero delle operazioni complessivamente ammesse alla garanzia del Fondo e non perfezionate nel corso dell’anno 2019 e il totale delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo nello stesso anno 2019;
– le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa.
Per suddette finalità, al Fondo di garanzia sono assegnati 1000 milioni di euro per l’anno 2020.
L’intervento di garanzia è concesso, fino ad un massimo dell’80% del finanziamento.
L’interessato dovrà rivolgersi ad una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta del Fondo. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.
In alternativa, ci si può rivolgere ad un Confidi.