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venerdì 6 Dicembre 2024

Editoria: Trattamento Iva

Nell’editoria, si applica un regime particolare, chiamato monofase che prevede come unico soggetto passivo l’editore. Il consumatore che acquista prodotti editoriali versa un’aliquota agevolata del 4% che a monte della catena è stata già assolta dall’editore.  

 

Editoria: Trattamento Iva

Nell’editoria, si applica un regime particolare, chiamato monofase che prevede come unico soggetto passivo l’editore. Il consumatore che acquista prodotti editoriali[1] versa una aliquota agevolata del 4% che a monte della catena è stata già assolta dall’editore.

In sintesi, per la cessione di tutti i prodotti editoriali, escluse le pubblicazioni pornografiche e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, nonché per l’acquisizione della carta e delle prestazioni di servizio relative alla loro produzione, l’Iva si applica con l’aliquota ridotta del 4 per cento.

IVA monofase

Come detto, il settore dell’editoria è caratterizzato da un sistema particolare, che si distingue nettamente sia dal metodo ordinario sia da quelli forfetari, in quanto, in deroga al principio generale che vede l’Iva applicata in ogni fase di commercializzazione del bene o del servizio fino al consumo, l’imposta diventa “monofase”, corrisposta, cioè, una sola volta e da un solo soggetto: l’editore.

E’ quest’ultimo, quindi, l’unico soggetto passivo d’imposta per la commercializzazione dei prodotti editoriali. Tutti gli altri soggetti che intervengono nei successivi passaggi (distributori, commercianti e rivenditori), fino alla vendita all’acquirente finale, restano fuori dall’imposta, sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale. A loro, tuttavia, non è preclusa la detrazione dell’Iva pagata per l’acquisto dei beni, diversi dai prodotti editoriali, utilizzati nello svolgimento dell’attività di commercializzazione di questi ultimi. La possibilità della detrazione[2] pur in assenza di “operazioni imponibili” deriva dalle espresse previsioni degli articoli 7, comma 3, del Dm 9/4/93 (ma a condizione che venga utilizzato il “registro degli acquisti”), e 19, comma 3, lettera e), del Dpr 633/1972.

 

Contratto Estimatorio

E’ utile ricordare che, per il settore dell’editoria, l’articolo 1556 c. C. Prevede il “contratto estimatorio”, una forma particolare di contratto che in un certo qual senso dà una giustificazione alla volontà del legislatore di stabilire il sistema monofase al posto di quello plurifase.

Ai sensi del citato articolo del codice civile, l’editore affida al rivenditore il prodotto editoriale, restandone proprietario fino al momento in cui lo stesso non venga ceduto all’acquirente finale, riscuotendone il prezzo, evidentemente al netto del corrispettivo spettante al rivenditore medesimo.
I prodotti rimasti invenduti vengono restituiti dal rivenditore all’editore senza che il passaggio faccia insorgere alcuna operazione imponibile.

Nella commercializzazione dei prodotti editoriali, pertanto, l’unica cessione vera e propria (quella soggetta a Iva) si realizza tra l’editore e l’acquirente finale, mentre il rivenditore e anche gli eventuali precedenti distributori (sia nazionali che locali), pur svolgendo un’attività essenziale per la vendita del bene, non sono giuridicamente (e fiscalmente, ai fini Iva) parti della compravendita.

Giuridicamente, quindi, in editoria la vendita è sempre “diretta” tra editore e consumatore finale, una caratteristica che, come si anticipava, giustifica l’applicazione dell’Iva esclusivamente da parte dell’editore e l’esclusione di tutti gli altri soggetti.

[1] giornali e notiziari quotidiani, fumetti, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici (anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti; sono esclusi i giornali e i periodici pornografici e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria), edizioni musicali a stampa, carte geografiche (compresi i globi stampati), atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e carta occorrente per la stampa degli stessi, materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.

[2] Un altro importante aspetto riguarda il rimborso del credito IVA vantato o la compensazione con debiti INPS e tributari.

 Dottor Alessio Ferretti  

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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