Come anticipato nelle precedenti guide per commercio elettronico di tipo “indiretto” si intende quello rivolto alla cessione di beni “fisici” con consegna “tradizionale”, il diretto, invece, fa riferimento alle cessioni con beni downloadables per intenderci, tipo files, software, et similia, nel caso in esame affrontiamo vendite indirette a clienti comunitari (UE).
E-Commerce: Guida Fiscale 1. 2 Vendita indiretta cessione a clienti UE
Come anticipato nelle precedenti guide per commercio elettronico di tipo “indiretto” si intende quello rivolto alla cessione di beni “fisici” con consegna “tradizionale”, il diretto, invece, fa riferimento alle cessioni con beni downloadables per intenderci, tipo files, software, et similia, nel caso in esame affrontiamo vendite indirette a clienti comunitari (UE).
Commercio Elettronico Indiretto: Cessione a Clienti UE
Quando una vendita indiretta viene effettuata a clienti comunitari si deve fare distinzione a seconda che l’acquirente o cessionario sia consumatore finale o soggetto passivo IVA.
In caso di cessionario consumatore finale:
a) Le vendite sono assoggettate ad IVA in Italia se il cedente italiano, sia nell’anno precedente che in quello in corso, ha effettuato, nello Stato membro in cui risiede il cliente, vendite a distanza di ammontare complessivo inferiore ad €. 100. 000,00[1]-[2].
b) Per vendite superiori ad €. 100. 000,00[3] l’operazione deve scontare l’imposta nello Stato membro di residenza dell’acquirente ed il cedente sarà tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale in loco o ad identificarsi direttamente in tale paese ai fini dell’assolvimento dell’IVA.
Come anticipato nella guida 1. 1 quando la cessione è assoggettata ad IVA in Italia si applica il Regime delle vendite per corrispondenza, che prevede l’esenzione sia dall’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale , sia dall’obbligo di emissione della fattura, salvo che la stessa sia esplicitamente richiesta, prima del pagamento o, se antecedente, della spedizione, dall’acquirente in ipotesi di soggetto passivo IVA e non solo. Resta fermo l’adempimento dei corrispettivi delle vendite che devono essere annotati nell’apposito registro[4]-[5].
Quando il cessionario è soggetto passivo IVA in un altro Stato membro, si configura una cessione intracomunitaria[6] per la quale deve essere emessa fattura con IVA non imponibile.
RICORDIAMO CHE: La disciplina Iva del commercio elettronico indiretto per compravendite effettuate da cedente italiano si configura come segue:
1. Cessioni a clienti italiani;
2. Cessioni a clienti UE (Comunitari);
3. Cessioni a Clienti Extra UE (Extracomunitari).
Ognuna di queste fattispecie è oggetto di una guida dedicata nella nostra sezione speciale E-Commerce.
Chiama il numero verde 800. 19. 27. 52 o contattaci alla mail ecommerce@networkfiscale. Com per ricevere assistenza dedicata a:
A ricevere assistenza per redigere un piano di fattibilità per avviare un E-Commerce
Consulenza Fiscale sulla impostazione e gestione di attività E-Commerce
Consulenza Amministrativa sulle impostazione e gestione E-Commerce
Ricevere Assistenza Globale dalla Costituzione di una S. R. L. Alla gestione dell’E-Commerce.
I nostri piani tariffari sono, chiari, sostenibili e su misura del cliente.
[1] O di ammontare inferiore, se lo stato membro interessato ha al riguardo stabilito una disciplina IVA specifica interna.
[2] Vi sono casi limite in cui per certe fattispecie lo stato membro di residenza dell’acquirente, pretende assoggettamento imposta in loco indipendentemente dalla soglia, si consiglia l’azienda cedente di fornire comunicazione alla Agenzia delle Entrate.
[3] O a diversa soglia determinata da una disciplina specifica del singolo stato membro.
[4] Ai sensi degli artt. 21,22 e 24 del DPR 633/72 e dell’art. 2 lett. Oo del DPR 696/96.
[5] Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 274E del 3/07/2008 e n. 274E del 5/11/2009.
[6] Normata dagli artt. 41 e seguenti del D. L. 331/1993.