Il Decreto del Fare D. L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 ha esteso la durata del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ampliato la platea di soggetti devono acquisirla d’uffico e reso pià chiara e certa la procedura.
Durc: Estesa la Durata e l’ambito Soggettivo – Oggettivo
Il Decreto del Fare D. L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 ha esteso la durata del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ampliato la platea di soggetti devono acquisirla d’uffico e reso pià chiara e certa la procedura.
Durata
Il Decreto del Fare ha esteso la durata del Durc a 1201 (centoventi) giorni sia per contratti di fornitura, di servizi ed opere negli appalti pubblici che nel privato. La nuova durata vale anche per usufruire di benefici , normativi, contributivi che finanaziari, sia in ambito nazionale che europeo.
Fermo restando, che dopo la stipula del contratto il Durc deve essere richiesto ogni 120 giorni, fatta eccezione per il saldo finale, operazione per la quale è sempre richiesto un nuovo Durc “dedicato”.
Estensione Soggettiva
L’obbligo di aquisire il Durc è stato esteso all’intera gamma (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, stazioni appaltanti, enti aggiudicatori, etc. )di soggetti tenuti ad applicare il codice degli appalti pubblici e non più solo alle stazioni appaltanti pubbliche.
Estensione Oggettiva
E’ consentito l’uso del Durc acquisito nella prima fase dell’appalto pubblico anche per aggiudicazione e stipulazione del contrattononchè per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. In altri termini , un Durc acquisito d’ufficio nella fase iniziale di un appalto è valido anche per un contratto/ appalto pubblico diverso da quello dante origine alla generazione ed acquisizione del certificato.
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