Con delibera del 16 novembre 2011 il Comitato della Bilateralità ha convenuto che dal prossimo 1° gennaio 2012 le Casse Edili sono tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda l’elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio.
Dallo stesso mese, in caso di necessità di modifiche non formali alla denuncia inviata, le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile una denuncia integrativa/sostitutiva.
D.U.R.C. Arriva la sperimentazione della verifica della congruità del costo della monodopera per tutto il 2012, poi obbligatoria dal 1° gennaio 2013
Il 16 novembre 2011 il Comitato della Bilateralità formato da Ance, Anaepa Confartigianatp, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci – PL, Aniem, Fenea-UIL, Filca-CISI e Fillea-CGIL ha firmato la delibera n. 1 in materia di DURC (documento unico di regolarità contributiva).
In particolare, sono state concordati i seguenti atti:
a) dal prossimo 1 gennaio le Casse Edili saranno tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda l’elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio;
b) dal mese di aprile 2012 le Casse Edili dovranno attivare un “contatore di congruità” che consenta la comparazione dei livelli minimi di costo della manodopera per le varie tipologie di lavori con quanto risultante dalla moltiplicazione per 2,5 dell’imponibile contributivo della Cassa Edile riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere;
c) dal mese di aprile 2012 tutte le Casse Edili dovranno attivare una fase sperimentale di verifica di congruità, utilizzando il “contatore”, non collegata al rilascio del DURC;
d) nel mese di luglio 2012 il Comitato di Bilateralità si incontrerà per la verifica dei risultati della fase di sperimentazione, al fine di adottare eventuali azioni correttive alle procedure operative;
e) dalla denuncia di competenza relativa al mese di luglio 2012 le imprese avranno l’obbligo di compilare i campi relativi alle indicazioni dei cantieri, pena la irricevibilità della denuncia stessa e la conseguente segnalazione di irregolarità dell’impresa alla BNI;
f) dal mese di ottobre 2012 i DURC rilasciati dalla Cassa Edile per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell’opera, secondo quanto previsto dall’Avviso Comune del 23 ottobre 2010, fermo restando che dall’1 gennaio 2013 la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare.
Le parti componenti il Comitato di Bilateralità hanno affidato alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) il compito di fornire alle Casse Edili le indicazioni operative necessarie per l’applicazione dell’accordo e a segnalare alle parti eventuali difficoltà applicative o comportamenti difformi alle indicazioni da parte degli Enti territoriali.