Le donazioni e/o elargizioni liberali in somme di denaro effettuate dalle aziende agli enti non profit, siano esse associazioni culturali che sportivo dilettantesche entro certi limiti generano costi deducibili ai fini delle imposte dirette e sono escluse Iva dal punto di vista delle imposte indirette.
La percentuale di deducibilità fiscale ai fini delle imposte dirette varia in funzione di una serie di requisiti esposti nella tabella sottostante.
Le donazioni e/o elargizioni liberali in somme di denaro effettuate dalle aziende agli enti non profit, siano esse associazioni culturali che sportivo dilettantesche entro certi limiti generano costi deducibili ai fini delle imposte dirette e sono escluse Iva dal punto di vista delle imposte indirette.
La deducibilità fiscale può essere totale o parziale in funzione della natura del soggetto destinatario delle liberalità e delle attività da questo svolte.
Le regole che disciplinano la deducibilità sono quelle di cui all’articolo14, co. 1, Legge n. 80 del 2005 (che ha convertito il D. L. 35/2005) o all’articolo100, co. 2, lett. A), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d. P. R. 917/1986 (T. U. I. R. ), anche queste non cumulabili tra loro.
Con riferimento alle imprese, ai sensi dell’articolo13, co. 2 e co. 3, d. Lgs. 460/1997, non costituiscono ricavi e pertanto non sono assoggettati a tassazione (se sono rispettati determinati adempimenti espressamente indicati dalla norma):
– le cessioni, a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale;
– le cessioni, sempre a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici fino ad un ammontare di € 1. 032,91, a condizione che si tratti di beni cui è diretta l’attività dell’impresa.
Ancora, sempre con riferimento alle imprese, ai sensi dell’articolo100, co. 2, lettera i), d. P. R. 917/1986 (TUIR):
– è possibile portare in deduzione dal reddito d’impresa fino al 5‰ delle spese sostenute per prestazione di lavoro dipendente con riferimento al costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS, limitatamente ai costi del personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Le norme vigenti prevedono, come ulteriori presupposti per la deducibilità delle erogazioni liberali, a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni (il cui inadempimento si riflette, però, a carico del soggetto che eroga le liberalità):
– la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;
– la redazione di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, il donante perde il beneficio della deduzione fiscale ed è passibile di sanzione amministrativa.
Sintesi e guida fiscale per aziende che donano
EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO |
RIFERIMENTO NORMATIVO |
RISPARMIO FISCALE |
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute impegnate in attività di studio, ricerca, e in attività di rilevante valore culturale o artistico |
Articolo 100, comma 2, lettera f), DPR n. 917/1986 (TUIR) |
Deduzione dal reddito d’impresa |
Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo |
Articolo 100, comma 2, lettera m), DPR n. 917/1986 (TUIR) |
Deduzione dal reddito d’impresa |
Erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi o riserve naturali o di altre zone soggette a tutela paesaggistica |
Articolo 100, comma 2, lettera n), DPR n. 917/1986 (TUIR) |
Deduzione dal reddito d’impresa |
Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità |
Articolo 100, comma 2, lettera o), DPR n. 917/1986 (TUIR) |
Deduzione dal reddito d’impresa |
Erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS iscritte nei registri nazionali, alle fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, nonché quelle aventi per scopo statutario la ricerca scientifica |
Articolo 14, comma 1, Legge n. 80 del 2005 |
In alternativa ad altre deduzioni, deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70. 000 euro annui |
Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che operano nell’ambito dell’educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto |
Articolo 100, comma 2, lettera a), DPR n. 917/1986 (TUIR) |
Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa |
Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica |
Articolo 100, comma 2, lettera b), DPR n. 917/1986 (TUIR) |
Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa |
Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente articolo100, comma 2, lettera g), TUIR attività nello spettacolo |
Articolo 100, comma 2, lettera g), DPR n. 917/1986 (TUIR) |
Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa |
Contributi, donazioni, oblazioni versate alle Organizzazioni Non Governative (ONG) |
Articolo 100, comma 2, lettera a), DPR n. 917/1986 (TUIR) |
Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa |
Erogazioni liberali in denaro a favore di istituti scolastici senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa |
Articolo 100, comma 2, lettera o-bis), DPR n. 917/1986 (TUIR) |
Deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 70. 000 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato |
Erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE |
Articolo 100, comma 2, lettera h), DPR n. 917/1986 (TUIR) |
Deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 30. 000,00 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato |
Erogazioni liberali in denaro a favore delle Associazioni di Promozione sociale (APS) |
Articolo 100, comma 2, lettera l), DPR n. 917/1986 (TUIR) |
Deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 1. 549,37 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato |
Costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS |
Articolo 100, comma 2, lettera i), DPR n. 917/1986 (TUIR) |
Deduzione dal reddito d’impresa fino al 5 ‰ delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente |
Cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale |
Articolo 13, comma 2 e 3, D. Lgs. N. 460 del 1997 |
Queste cessioni non costituiscono ricavi |
Cessione gratuita di beni diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici a condizione che siano beni a cui è diretta l’attività dell’impresa |
Articolo 13, comma 2 e 3, D. Lgs. N. 460 del 1997 |
Non costituiscono ricavi fino ad un ammontare di € 1. 032,91, tale somma deve concorrere alla determinazione del limite di € 30. 000,00 o al 2% del reddito dichiarato |
Fonti normative:
· 14, co. 1, Legge n. 80 del 2005 (che ha convertito il D. L. 35/2005);
· articolo100, co. 2, lett. A), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d. P. R. 917 del 1986 (T. U. I. R. );
· articolo 2 DPR n. 633 del 1972.
Dott. Alessio Ferretti |
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