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venerdì 6 Dicembre 2024

Regolamento d’uso e disciplinare di produzione per la registrazione del marchio collettivo: le istruzioni per non commettere errori

Per il corretto deposito del marchio collettivo, brand strategico e di elevatissimo valore, che garantisce la qualità, l’origine e le caratteristiche dei prodotti che hanno il privilegio di indossarlo,  nella nuova impostazione sono il regolamento d’uso ed eventuale disciplinare di produzione – e non più lo statuto dell’ente o la legge speciale istitutiva – i documenti  sui quali si basa la domanda di registrazione, che prevedono le condizioni necessarie per l’ottenimento della licenza d’uso del marchio collettivo.  Esaminiamoli da vicino per non incorrere in errori che comprometterebbero la valida registrazione del vostro marchio collettivo.

 

Quali sono attualmente i documenti indispensabili per la registrazione del marchio collettivo?

La titolarità del marchio collettivo, che ha la particolare funzione di garantire, quale brand strategico e di elevatissimo valore, la qualità, l’origine e le caratteristiche dei prodotti che hanno il privilegio di indossarlo, non è più legata, come in passato, alla struttura giuridica del soggetto titolare (che doveva tassativamente essere un’associazione legalmente riconosciuta e costituita).

Elemento essenziale è nel contesto attuale la funzione effettiva svolta dall’ente titolare (impresa, associazione riconosciuta o anche di fatto, privato o pubblico) che deve essere di protezione e garanzia di determinati prodotti o servizi.

Il successo del marchio collettivo sarà, in definitiva, tanto più grande quanto più conosciuto ed apprezzato sarà l’organismo titolare che con esso si identifica, il quale dovrà saper garantire la qualità (intesa in senso lato) del bene o del servizio da esso contraddistinti, conquistando la fiducia del consumatore.

Nel marchio collettivo si assiste ad una scissione tra titolarità (concedente) ed utilizzo (concessionario) del brand ma il primo ha l’obbligo di controllare che i prodotti su cui sarà apposto il marchio, abbiano i giusti e corretti requisiti.

Tali requisiti sono indicati in un Regolamento che deve essere allegato in fase di domanda di registrazione e nell’ipotesi in cui il brand venga concesso in uso non semplicemente a commercianti ma anche a produttori, sarà indispensabile allegare in fase di deposito anche il disciplinare di produzione al quale il primo rinvierà.

Nella nuova impostazione è dunque il regolamento d’uso – e non più lo statuto dell’ente o la legge speciale istitutiva – il documento sul quale si basa la domanda di registrazione che prevede le condizioni necessarie per l’ottenimento della licenza d’uso del marchio collettivo. Devono essere depositate anche le eventuali variazioni apportate successivamente al regolamento.

 

Quali elementi deve indicare assolutamente il regolamento d’uso?

Il contenuto essenziale di tale regolamento è costituito da:

a) garanzia sostanziale del concedente;

b) clausole relative alle modalità d’uso e concessione, poteri di controlli e sanzioni da parte del concedente;

c) necessaria apertura all’utilizzo da parte di qualsiasi impresa interessata, che si impegni a rispettare il disciplinare (rispetto del principio di parità concorrenziale): in caso di discriminazione  si configurerebbe un un abuso di posizione dominante.

Occorre dunque procedere ad un’oculata ed efficace redazione del regolamento d’uso sia per garantire una spendibilità efficace del brand che per la sua tutela anche rispetto agli utilizzatori, assicurandone una gestione continuativa, redditizia e strategica.

N. B.  Gli uffici come l’UIBM o l’EUIPO verificano l’obiettiva funzione di garanzia del soggetto cedente nonché valutano la congruità e completezza del regolamento allegato.

 

Cosa accade se il titolare – licenziante del marchio collettivo omette i necessari controlli sul suo utilizzo?

Il mancato controllo con irrogazione di sanzioni da parte del soggetto titolare rispetto al marchio utilizzato non conformemente al regolamento d’uso (cd. Marchio decettivo) può comportare la decadenza del titolare dal marchio, e di conseguenza l’impossibilità per gli aderenti o concessionari di utilizzarlo, ai sensi dell’articolo 14 del CPI.

NB Occorre evidenziare che la concedibilità del marchio collettivo a un terzo non è automatica, ma è subordinata alla verifica dei requisiti oggettivi dell’azienda (di solito da parte di un comitato) che deve soddisfare le norme del regolamento d’uso.

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