A decorrere dal 1° gennaio 2014 , alla somministrazione di bevande ed alimenti si applicherà l’aliquota IVA nella sola misura del 10%. Secondo quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (c. D. “Decreto ecobonus”) a decorrere dalla predetta data si applicherà la suddetta aliquota IVA alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici ovunque collocati.
Distributori automatici: Aliquota IVA al 10% per la somministrazione di bevande ed alimenti dal 1°gennaio 2014
A decorrere dal 1° gennaio 2014 , alla somministrazione di bevande ed alimenti si applicherà l’aliquota IVA nella sola misura del 10%. Secondo quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (c. D. “Decreto ecobonus”) a decorrere dalla predetta data si applicherà la suddetta aliquota IVA alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici ovunque collocati.
La medesima aliquota troverà applicazione anche per quel che attiene le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.
Dal 1° gennaio 2014 , la pausa caffè costerà di più. è questa una delle novità fiscali introdotte dal Decreto Legge 4 luglio 2013, n. 63, che ha abrogato il n. 38), della Tabella A, Parte II, allegata al D. P. R. N. 633/1972, secondo il quale si applica IVA con l’aliquota agevolata del 4% nel caso di somministrazioni di bevande ed alimenti effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati a collettività, derogando alla disciplina generale, secondo la quale le predette prestazioni di servizi scontano l’IVA con l’aliquota del 10%.
Regime IVA vigente dal 1. 1. 2014
L’articolo 20, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 ha modificato la disciplina IVA applicabile alla somministrazione di bevande ed alimenti mediante distributori automatici: dal 1° gennaio 2014 ci sarà un’unica aliquota IVA del 10%. Infatti, il legislatore ha, in primo luogo, abrogato il n. 38), della Tabella A, Parte II, allegata al D. P. R. N. 633/1972 che dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% nel caso di somministrazione di bevande ed alimenti effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati a collettività. Intervenendo poi sulla formulazione del n. 121), della Tabella A, parte III del medesimo decreto ha previsto che l’aliquota IVA del 10% trovi applicazione nell’ipotesi di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici.
In sintesi, la somministrazione di bevande ed alimenti effettuata anche mediante distributori automatici, indipendentemente dal luogo nel quale essi sono collocati, sconterà a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’IVA nella misura unica del 10%. Nessuna rilevanza assumerà, pertanto, il luogo nel quale vengono collocati i distributori automatici. Medesima aliquota troverà applicazione anche per quel che riguarda le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di bevande ed alimenti.
Nota: art. 4, lettera a), punto 1) della Tariffa Parte Prima allegata al TUR; art. 1 della Tariffa allegata al D. Lgs. 347/1990 e art. 10, comma 2 del D. Lgs.
347/1990.
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