Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente a Pescara. Da un po’ di tempo ho intenzione di costruire, su un fondo confinante, un piccolo capanno per gli attrezzi in muratura, nei pressi del giardino della mia casa di campagna. Volevo sapere quali norme devo osservare, per rispettare le distanze minime tra edifici.
Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente a Pescara. Da un po’ di tempo ho intenzione di costruire, su un fondo confinante, un piccolo capanno per gli attrezzi in muratura, nei pressi del giardino della mia casa di campagna. Volevo sapere quali norme devo osservare, per rispettare le distanze minime tra edifici.
Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chu. Dunque, l’art. 873 c. C. Afferma chiaramente che le costruzioni su fondi confinanti, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non inferiore ai tre metri, a meno che nei regolamenti locali non sia stabilita una distanza maggiore.
Nel Suo caso, dunque, Lei potrà costruire il suo capanno per gli attrezzi (ovviamente, dopo aver richiesto tutte le autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente) ad una distanza non minore di tre metri dal confine. Tuttavia, in questo caso Lei dovrà anche fare attenzione a quello che prevedono i regolamenti e le altre normative locali; infatti, se questi ultimi prescrivono una distanza maggiore, Lei dovrà rispettare quest’ultima distanza, perché l’art. 873 c. C. Espressamente fa riferimento ad essa.
Sempre restando in argomento, la Cassazione si è pronunciata su questo tema, stabilendo quanto segue: “gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica sono soggetti al rispetto della normativa sulle distanze” (Corte di Cassazione, sentenza n. 72 del 2013).
Peraltro, il citato art. 873 c. C. è preceduto da altri articoli rilevanti del codice civile, che meritano di essere segnalati. In particolare, l’art. 869 afferma testualmente che “i proprietari d’immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti”. Inoltre, l’art. 871, sempre del codice civile, stabilisce che “Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali. La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche”.
Infine, l’art. 872 c. C. Prevede che “le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall’articolo precedente sono stabilite da leggi speciali. Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate”.
Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale alla email: info@donglawfirm. Com, dello Studio Legale “Dong & Partners Law Firm”.