Discriminatorietà della mancata assunzione di lavoratori iscritti a sigla sindacale
Cassazione, sez. Lav. , 11 marzo 2014, n. 5581
MASSIMA
E` discriminatorio non assumere, nell’ambito di una operazione di «riassorbimento» di personale addetto ad uno stabilimento aziendale, soltanto i lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale.
COMMENTO
E` discriminatorio non assumere, nell’ambito di una operazione di «riassorbimento» di personale addetto ad uno stabilimento aziendale, soltanto i lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale.
Discriminatorietà della mancata assunzione di lavoratori iscritti a sigla sindacale
Cassazione, sez. Lav. , 11 marzo 2014, n. 5581
MASSIMA
E` discriminatorio non assumere, nell’ambito di una operazione di «riassorbimento» di personale addetto ad uno stabilimento aziendale, soltanto i lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale.
COMMENTO
E` discriminatorio non assumere, nell’ambito di una operazione di «riassorbimento» di personale addetto ad uno stabilimento aziendale, soltanto i lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale.
Questo e` l’effetto determinato dalla sentenza dell’11 marzo 2014, n. 5581, della Corte di Cassazione che, dichiarando inammissibile il ricorso dell’azienda e, quindi, senza entrare nel merito della vicenda, ha di fatto confermato le decisioni rese in primo e secondo grado. Il caso, cui gli organi di informazione continuano a dare particolare rilievo, riguarda il ricorso presentato al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, dalla Fiom – Cgil Nazionale per conto di alcuni lavoratori iscritti, ma anche in nome di altre persone, non individuabili in modo diretto ed immediato.
Il Sindacato chiedeva che fosse accertata la discriminazione collettiva ai sensi del D. Lgs. N. 213/2003, nonchè degli artt. 3 e 4 Cost. E dell’art. 15 dello Statuto dei Lavoratori, posta in essere dalla F. I. P. Spa attraverso l’esclusione dall’assunzione dei 19 lavoratori suoi iscritti e nominativamente indicati, nonche ́ di tutti i lavoratori in atto iscritti alla Fiom, quantomeno in numero tale da ristabilire, e mantenere, tra essi e il totale degli assunti, il rapporto proporzionale preesistente tra gli iscritti alla Fiom e i lavoratori in forza alla F. G. A. Spa nello stabilimento di Pomigliano.
La Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione del Tribunale circa la natura di discriminazione collettiva dell’esclusione dalle assunzioni dei lavoratori del detto stabilimento iscritti alla Fiom, ordinava alla F. I. P. Di cessare dal comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti e, pertanto, di predisporre e attuare nel termine di 180 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza un piano di assunzione di 126 lavoratori da selezionare, secondo i criteri gia` utilizzati per l’assunzione dei lavoratori presso lo stabilimento di Pomigliano, nell’ambito dell’elenco nominativo degli affiliati alla F. I. O. M. Risultante al momento della presentazione del ricorso di primo grado. Nel contempo la Corte territoriale dichiarava la natura di discriminazione individuale dell’esclusione dalle assunzioni presso lo stesso stabilimento dei 19 lavoratori nominativamente indicati, ordinando la loro riassunzione.
Tanto decideva la Corte d’Appello ritenendo che la direttiva 2000/78/CE, tutelando le convinzioni personali avverso le discriminazioni, aveva dato ingresso nell’ordinamento comunitario al formale riconoscimento, seppure nel solo ambito della regolamentazione dei rapporti di lavoro, della cosiddetta libertà ideologica, il cui ampio contenuto poteva essere stabilito anche facendo riferimento all’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea e, quindi, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; se il legislatore comunitario avesse voluto comprendere nelle convinzioni personali solo quelle assimilabili al carattere religioso, come sostenuto dall’azienda, non avrebbe avuto bisogno di differenziare le ipotesi di discriminazioni per motivi religiosi da quelle per convinzioni per motivi diversi; doveva pertanto ritenersi che l’ampia nozione di «convinzioni personali» racchiudeva una serie di categorie di ciò che poteva essere definito il «dover essere» dell’individuo, dall’etica alla filosofia, dalla politica in senso lato alla sfera dei rapporti sociali; il contenuto dell’espressione «convinzioni personali», richiamato dall’art. 4 del D. Lgs. N. 216/2003 non poteva essere percio` interpretato che nel contesto del sistema normativo speciale in cui era inserito, restando irrilevante che in altri testi normativi la medesima espressione potesse essere stata utilizzata come alternativa al concetto di opinioni politiche o sindacali; l’affiliazione sindacale rappresentava la professione pragmatica di un’ideologia di natura diversa da quella religiosa, connotata da specifici motivi di appartenenza ad un organismo socialmente e politicamente qualificato a rappresentare opinioni, idee, credenze suscettibili di tutela, in quanto oggetto di possibili atti discriminatori vietati.
Pertanto, secondo i giudici di appello, nell’ambito della categoria generale delle convinzioni personali caratterizzata dall’eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica, poteva essere ricompresa anche la discriminazione per motivi sindacali, con il conseguente divieto di atti o comportamenti idonei a realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione dell’affiliazione o della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali.
La Corte d’Appello evidenziava anche come fosse del tutto irrilevante il fatto che la F. I. P. Avesse proceduto alle assunzioni dei lavoratori attingendo al bacino di provenienza della F. G. A. Ed ottemperando cos`ı ad un preciso impegno contrattuale, perchè comunque le assunzioni dovevano essere svolte nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge, ivi comprese quelle relative al divieto di discriminazioni.
Per di più, secondo la Corte territoriale, i ricorrenti avevano assolto l’onere probatorio della discriminazione – alla stregua del disposto del D. Lgs. N. 150/2011, art. 28, in linea con quanto imposto dalle direttive n. 2000/43/CE e n. 2000/78/CE – fornendo in giudizio gli elementi di fatto, da valutare con metodo statistico, dai quali poteva desumersi «prima facie» l’esistenza della discriminazione: ossia, la consistenza dell’organico nello stabilimento al gennaio/lugliodel2011(4. 367dipendenti), il numero degli assunti dalla F. I. P. Provenienti dallo stabilimento al giugno 2012 (1. 893), il numero degli iscritti alla Fiom al gennaio 2011 (382), la circostanza che nessun lavoratore iscritto alla Fiom risultava essere stato assunto dalla F. I. P. Al momento della presentazione del ricorso.
In sostanza, la Fiom aveva dimostrato che, in una selezione casuale, le probabilità che nessuno degli iscritti alla Fiom fosse stato selezionato per l’assunzione ammontava ad una su dieci milioni, il che faceva risaltare maggiormente la percentuale pari a zero di iscritti alla Fiom assunti dalla F. I. P. Nel giugno 2012.
La vicenda perveniva all’esame della Suprema Corte su ricorso della società F. I. P. , la quale proponeva una articolata serie di motivi di impugnativa, riguardanti i diversi aspetti trattati dalla Corte d’Appello.
Tuttavia, la Corte di Cassazione non entra nell’esame degli stessi e respinge il ricorso per inammissibilità, in accoglimento della specifica eccezione sollevata dai controricorrenti di sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire.
In base alla documentazione prodotta dalle parti, osserva la Corte, risulta che, con atto successivo alla notifica del ricorso per cassazione, la F. I. P. Spa ha ceduto alla F. G. A. Spa lo stabilimento interessato alle assunzioni per cui e` causa; nel medesimo atto di cessione e` previsto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 cod. Civ. , i rapporti di lavoro con i dipendenti sarebbero continuati con la Societa` cessionaria. Risulta inoltre che la F. I. P. Ha comunicato alla Fiom che la medesima F. I. P. Non avrebbe dato corso alle ulteriori assunzioni di cui al provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Roma, avendo cessato ogni attivita` produttiva per avere ceduto lo stabilimento alla F. G. A. , società di cui i lavoratori assumendi sono gia` dipendenti.
La Suprema Corte ricorda che la giurisprudenza di legittimita` e` costante nell’affermare che l’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. Proc. Civ. , va apprezzato in relazione all’utilita` concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame, ossia alla sussistenza di un interesse identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non gia` di un mero interesse astratto a una piu` corretta soluzione di una questione giuridica (per tutte, Cass. N. 11844/2006); al contempo e` stato altresı` affermato che l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare)deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (Cass. , S. U. , n. 25278/2006).
Quindi, conclude la Corte, la F. I. P. , non essendo più proprietaria dello stabilimento presso il quale avrebbero dovuto essere effettuate le ulteriori assunzioni di affiliati alla Fiom ovvero presso il quale gia` siano state effettuate le assunzioni dei lavoratori nominativamente indicati, non ha piu` alcun concreto ed attuale interesse alla rimozione delle statuizioni rese nell’ordinanza impugnata. Infatti, la Societa` non potra` conseguire in alcun modo un pregiudizio dal mantenimento presso il suddetto stabilimento dei lavoratori assunti (che erano, prima dell’assunzione, dipendenti della F. G. A. E che tali sono tornati ad essere a seguito della cessione), ne ́ potra` procedere ad ulteriori assunzioni presso il medesimo stabilimento di altri dipendenti della F. G. A. Affiliati alla Fiom, ne ́ conseguentemente potra` essere ulteriormente destinataria dell’ordine di cessare dal ritenuto comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti.
Come visto, la sentenza in rassegna risolve la vicenda sotto un profilo di «rito», ovvero quello dell’accertato difetto di interesse ad agire della societa` ricorrente, senza entrare nel merito dei motivi di impugnazione lamentati dalla societa` , riguardo ai quali il parere della Suprema Corte poteva assumere grande interesse.
In particolare, la societa` F. I. P. Sosteneva (o meglio, continuava a sostenere, perche ́ la censura era stata gia` sollevata in appello) che la normativa italiana di cui al D. Lgs. N. 216/2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita` di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, laddove fa riferimento alle «convinzioni personali», deve essere letta alla luce delle previsioni della predetta direttiva; nell’art. 1 di quest’ultima, il riferimento alle «convinzioni personali», strettamente collegato alla «religione», comporta che la prima locuzione si riferisce non a qualsiasi convinzione di natura ideologica, bensı` a quel credo individuale assimilabile, per la sua particolare cogenza e pervasività, ad una fede religiosa; dal che discende che le «convinzioni personali» non possono essere ritenute diverse da quelle basate su determinate credenze religiose o ad esse assimilabili e non si riferiscono quindi alle opinioni personali di natura politica o di altro genere.
Allo stesso modo, non c’e` stato modo di conoscere l’opinione della Cassazione circa l’utilizzo del modello statistico come mezzo probatorio sul quale i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto fondata la discriminatorietà della condotta tenuta dalla società nella fase di assunzione: considerata una serie di elementi (l’organico nello stabilimento, il numero degli assunti dalla società e provenienti da questo, il numero degli iscritti alla Fiom, la circostanza che nessun lavoratore iscritto alla Fiom risultava essere stato assunto dalla F. I. P. ), il numero degli aventi diritto e` stato individuato in misura percentuale. Resta il fatto che la Cassazione non si e` pronunciata, per cui fa stato quanto ha disposto la Corte d’Appello, con tutto ciò che ne consegue in termini di pratica applicazione.