A tutela dei cittadini e delle imprese l’articolo 19 del D. P. R. 602 del 1973 prevede che in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente può richieder all’agente della riscossione che il pagamento delle somme iscritte a ruolo sia ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili, senza la necessità di prestare alcuna garanzia. Di norma poi, per gli importi fino ad €. 2. 000,00 (duemila/00) la rateazione può essere concessa fino a 18 rate senza particolari controlli, invece, qualora l’importo iscritto a ruolo fosse superiore ad €. 50. 000,00 (cinquantamila/00), il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria, fidejussione bancaria o terza ipotesi di garanzia fideiussoria rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti in appositi elenchi (artt 106 e 107 Testo Unico Bancario). Sempre il richiamato articolo 19, consente come alternativa alle garanzie fidejussorie esposte il non meno oneroso strumento delle ipoteche per importi iscritti a ruolo superiori alla richiamata soglia dei 50. 000 euro.
Ciò detto facciamo chiarezza sul concetto base, il contribuente in difficoltà va aiutato, supportato e sostenuto, purchè sia meritevole.
Per meritevole si intende che la situazione di temporanea di obiettiva difficoltà, è quella in cui si trova il contribuente che nell’impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in unica soluzione è tuttavia in grado, di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito, in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali. In pratica, per le persone fisiche o i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati si utilizza l‘Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I. S. E. E. ) del nucleo familiare del contribuente. Per le società di capitali, di persone e lavoratori autonomi in regime di contabilità ordinaria si tiene conto dei ratios di bilancio e del rendiconto finanziario, in particolare è basilare la leva finanziaria (o indice di liquidità). I ratios assumono rilievo perché sono una sintesi di informazioni finanziarie e patrimoniali in merito alla solvibilità del soggetto intesa coma la capacita di saper far fronte agli impegni finanziari di breve e medio termine
Richiesta di dilazione
La richiesta di dilazione deve essere redatta in carta libera, utilizzando uno dei modelli allegati alla Direttiva Equitalia (un gruppo di oltre 30 Spa con partecipazione pubblica – 51% Agenzia delle Entrate e 49% Inps) del 6 ottobre 2008 n. 36 (specifico per ogni tipo di soggetto richiedente), e va presentata all’Agente della riscossione competente. Una volta concessa la dilazione, l’agente della riscossione territorialmente competente provvede alla notifica della cartella di pagamento. Si fa presente che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è considerato in mora a partire dalla data di scadenza dell’ultima rata pagata.
Sapere se o come è possibile rateizzare un debito tributario è utile per cittadini, per le imprese ed anche per i Comuni che in tal modo aumentano le probabilità di incassare gli importi iscritti a ruolo riducendo la longevità dei residui attivi (tendente ai dieci anni).