IL Decreto sostegni bis ha introdotto misure agevolative a sostegno di imprese e professionisti colpiti dalla crisi economica scatenata dalla pandemia da Covid 19.
Sommario
Novità e aiuti anche per i lavoratori dello spettacolo. è stato introdotto un apposito pacchetto di misure che adegua le prestazioni lavorative alle tutele assistenziali e previdenziali già previste per i lavoratori degli atri settori.
La novità
Il Decreto sostegni bis riconosce ai lavoratori dello spettacolo il diritto di accedere alle tutele previste per tutte le altre categorie di lavoratori quali l’indennità di malattia, di maternità e il trattamento pensionistico.
Lo spettacolo è un settore lavorativo che per sua natura non garantisce una prestazione lavorativa continua.
Un adeguamento della normativa di settore si è reso necessario per garantire l’equità e dignità sociale, la piena riconoscibilità del lavoro del settore e per contrastare l’emersione del lavoro nero.
L’indennità di malattia
Per accedere all’indennità di malattia si richiede il possesso, non più di 100, ma di 40 contributi giornalieri versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza della malattia.
La nuova retribuzione giornaliera
Il pacchetto di misure a sostegno delle prestazioni nello spettacolo interviene anche sull’importo della retribuzione massima giornaliera di riferimento ai fini del calcolo delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità.
La retribuzione massima giornaliera è incrementata ad euro 100.
Il sostegno alla genitorialità
Il sistema di calcolo delle indennità previste in materia è modificato tenendo debitamente conto della discontinuità delle prestazioni lavorative nel settore.
L’importo giornaliero delle indennità è parametrato al reddito percepito nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile, e non nel mese precedente. Spesso, vista la discontinuità delle prestazioni lavorative, nel mese precedente a quello nel corso del quale inizia il congedo, potrebbero non essere reperibili giorni lavorati, o retribuiti, utili per il calcolo dell’indennità.
A chi si applicano le nuove tutele
Le nuove tutele si applicano ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (FPLS).
Gli elenchi degli assicurati al Fondo dovranno essere aggiornati entro 120 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e successivamente è previsto un obbligo di un aggiornamento quinquennale. L’ultimo adeguamento delle figure professionali è avvenuto nel 2005.
Il nuovo provvedimento permetterà l’accesso alle tutele da parte di un numero sempre più ampio di lavoratori dello spettacolo. Gli aggiornamenti periodici garantiranno, infatti, l’accesso anche alle nuove figure che dovessero progressivamente essere create nel settore.
I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) sono automaticamente assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le Fondazioni lirico sinfoniche sono obbligate ad assicurare il personale orchestrale, anche quello che opera nel cosiddetto golfo mistico (la buca d’orchestra). L’ammontare del premio assicurativo verrà definito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
L’assicurazione per la disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)
Dal 1° gennaio 2022 è introdotta l’indennità di assicurazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo per la disoccupazione involontaria.
Hanno diritto all’indennità i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
– non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
– non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
– non essere beneficiari del reddito di cittadinanza;
– aver maturato nell’ultimo anno precedente alla domanda di disoccupazione almeno quindici giornate di contribuzione;
– reddito relativo all’anno precedente non superiore a 35 mila euro.
L’indennità sarà corrisposta dietro presentazione di apposita domanda, attestante il possesso dei requisiti richiesti e che il lavoratore deve presentare via telematica all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo. La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.
L’erogazione dell’indennità avviene mensilmente, per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo. L’indennità non potrà in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
Il trattamento pensionistico
Il Decreto sostegni bis interviene anche per garantire ai professionisti dello spettacolo la maturazione dell’annualità di contribuzione necessaria per l’accesso al trattamento pensionistico.
In particolare, per i lavoratori a tempo determinato, esercenti attività artistica o tecnica, connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, i contributi giornalieri richiesti per il raggiungimento dell’annualità di contribuzione sono ridotti da 120 a 90.
Per gli attori cinematografici e audiovisivi impegnati in prestazioni caratterizzate da una discontinuità strutturale, e che maturano un numero di giornate relativamente basso, ogni giornata contributiva versata al Fondo determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui richiesti.
Si prevede una misura volta a garantire la maturazione dell’annualità di contribuzione in favore di quei lavoratori che, pur raggiungendo un determinato tetto di reddito, non riescono a maturare il numero di contributi giornalieri richiesti. Si prevede inoltre che il versamento dei contributi al Fondo avvenga anche per le prestazioni rese con riferimento ad attività di insegnamento retribuite, formazione e di carattere promozionale di spettacoli. Si introduce la possibilità di procedere con il ricongiungimento dei contributi maturati presso altre gestioni.