Il decreto sostegni bis (dl. 73/2021) prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.
Sommario
Le tre tipologie di contributi
L’articolo 1 del decreto sostegni bis prevede tre tipi di aiuti, per supportare un numero più ampio di soggetti danneggiati dalla pandemia da Covid 19:
1. replica del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni uno (dl. 41/2021);
2. nuovo contributo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
3. nuovo contributo con finalità perequativa che si concentra sui risultati economici anziché sul fatturato.
Replica del contributo a fondo perduto (Decreto sostegni uno) per le partite iva con determinate classi di ricavi.
I professionisti e partite iva che hanno già ricevuto il contributo di marzo percepiranno l’ulteriore contributo in automatico, senza alcuna ulteriore istanza e l’importo ricevuto sarà identico a quello già erogato.
I professionisti e partite iva che non hanno ancora usufruito dell’aiuto, dovranno presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle entrate entro il 28 maggio 2021.
Il contributo a fondo perduto presuppone il calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020.
Spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto nel Decreto sostegni uno.
è corrisposto dall’Agenzia delle entrate a condizione che, alla data di entrata in vigore del decreto, i destinatari abbiano la partita Iva attiva, non abbiano già restituito il precedente contributo, o quest’ultimo non risulti indebitamente percepito.
In caso di accoglimento dell’istanza, l’aiuto è erogato a scelta tra:
– accredito diretto sul conto corrente bancario o postale;
– sotto forma di credito d’imposta, se il richiedente ha effettuato tale scelta per il precedente contributo.
Il nuovo contributo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto sostegni uno è possibile accedere anche al nuovo bonus.
Il contributo, per i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, presuppone:
– ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;
– un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, a soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto ed enti pubblici.
L’ammontare viene poi determinato applicando delle percentuali, decrescenti in funzione del reddito, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Le percentuali applicate sono identiche alle precedenti (dal 60% al 20%). Sono più elevate se il contribuente ha non ha ancora ottenuto il precedente contributo.
Infatti, è possibile presentare istanza di accesso al nuovo aiuto anche in quest’ultimo caso.
Per tutti i soggetti, l’istanza per il riconoscimento del contributo deve essere presentata via telematica alla Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno definite con provvedimento direttoriale dell’Agenzia. Il termine, a pena di decadenza, è di 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.
Se dall’istanza per il riconoscimento di questo contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello già ottenuto di cui al decreto sostegni uno, l’Agenzia non darà seguito all’istanza. Viceversa, se il nuovo bonus spettante è superiore, si ha diritto a percepire la differenza.
L’importo di questo contributo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta.
Il contribuente può usare il contributo sotto forma di credito d’imposta, in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Nuovo contributo a fondo perduto per partite iva con peggioramento del risultato economico
Il decreto sostegni bis non tralascia gli operatori economici più colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid.
Ai titolari di partita iva che producono reddito agrario ed alle partite iva esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (in misura pari o superiore alla percentuale ancora da definire con decreto del Ministro dell’economia).
L’importo del contributo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta.
Anche in questo caso, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
I soggetti interessati presentano istanza telematica all’Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario, entro 30 giorni dall’avvio della procedura telematica di presentazione.
L’istanza va trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, è presentata entro il 10/09/2021.