Decreto ristori – Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?
Pasticcerie, sale bingo, ristoranti, hotel et similia.
Sommario
Al fine di sostenere gli imprenditori più penalizzati dalle misure restrittive, introdotte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.
Quali sono i soggetti interessati?
Il contributo spetta ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al DPCM Ristori.
A titolo informativo, sono sicuramente presenti nell’Allegato 1: alberghi, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, affittacamere, attività delle guide e degli accompagnatori turistici, teatri, piscine, impianti sportivi, palestre, sale giochi e biliardi, sale bingo.
A chi spetta?
Il contributo spetta a condizione che: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
In assenza dei requisiti di fatturato, il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 nella misura minima prevista.
Come ottenerlo?
– Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto, entro il 16 novembre, sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
– Per i soggetti che NON hanno presentato richiesta di contributo di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web ed il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.
Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
A quanto ammonta?
L’ammontare del contributo varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza dall’articolo 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34, in funzione dell’attività esercitata:
– 100% per gli esercizi e le attività per i quali è stata prevista la chiusura alle ore 18. 00;
– 150% per chi ha subito un danno parziale;
– 200% per i più colpiti, ovvero attività costrette alla chiusura;
– 400% per le attività che erano state chiuse ancor prima del nuovo DPCM.
Il contributo, in ogni caso, non può essere superiore a 150 mila euro.