A seguito della pubblicazione del Decreto Liquidità in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate.
Pertanto è già disponibile il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail, anche non certificata, alla banca, al confidi o intermediario finanziario al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.
DECRETO LIQUIDITA’: DOWNLOAD DEL MODULO DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI GARANZIA SUI FINANZIAMENTI!
Per finanziamenti di importo fino a 25. 000 euro
A seguito della pubblicazione del Decreto Liquidità in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate.
Pertanto è già disponibile il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail, anche non certificata, alla banca, al confidi o intermediario finanziario al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.
Come stabilito dalla lettera m), comma 1 dell’art. 13, fino al 31 dicembre 2020, si applicano le seguenti misure.
Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari, di cui all’articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purchè tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, risultante da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione, e, comunque, non superiore a 25. 000,00 euro.
Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.
Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
E’ possibile effettuare il download del modello in fondo all’articolo, nella sezione “Documenti da scaricare”.
Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM