Per far fronte all’attuale crisi epidemiologica da COVID-19 il Governo ha approvato una serie di misure a tutela dei contribuenti, fra cui, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.
Riassumiamo di seguito il contenuto dell’art. 62 del decreto legge.
DECRETO CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI
Analizziamo l’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Per far fronte all’attuale crisi epidemiologica da COVID-19 il Governo ha approvato una serie di misure a tutela dei contribuenti, fra cui, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.
Riassumiamo di seguito il contenuto dell’art. 62 del decreto legge.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
– sono sospesi gli adempimenti tributari, che scadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Inoltre, resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
E più precisamente:
– è prorogato al 31 marzo il termine di presentazione della Certificazione Unica 2020 all’Agenzia delle Entrate e dei dati in relazione agli oneri deducibili e detraibili, da parte dei soggetti interessati, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata;
– è prorogata al 5 maggio la messa a disposizione dei dati del 730 e del Modello Redditi precompilato 2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate;
– è prorogato al 30 settembre il termine di presentazione del 730/2020, anno d’imposta 2019.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro:
SONO SOSPESI I VERSAMENTI SCADENTI TRA L’8 E IL 31 MARZO DI
– Contributi previdenziali ed assistenziali;
– Premi per l’assicurazione obbligatoria;
– Imposta sul valore aggiunto (Iva);
– Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.
La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro:
– I ricavi e compensi non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta; a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020.
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenute ai sensi della presente disposizione.
L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti verrà versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
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