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mercoledì 2 Ottobre 2024

DECRETO CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI

Per far fronte all’attuale crisi epidemiologica da COVID-19 il Governo ha approvato una serie di misure a tutela dei contribuenti, fra cui, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

Riassumiamo di seguito il contenuto dell’art. 62 del decreto legge.  

DECRETO CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI

Analizziamo l’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
 
Per far fronte all’attuale crisi epidemiologica da COVID-19 il Governo ha approvato una serie di misure a tutela dei contribuenti, fra cui, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

Riassumiamo di seguito il contenuto dell’art. 62 del decreto legge.  

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

–      sono sospesi gli adempimenti tributari, che scadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Inoltre, resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

E più precisamente:

–       è prorogato al 31 marzo il termine di presentazione della Certificazione Unica 2020 all’Agenzia delle Entrate e dei dati in relazione agli oneri deducibili e detraibili, da parte dei soggetti interessati, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata;

–       è prorogata al 5 maggio la messa a disposizione dei dati del 730 e del Modello Redditi precompilato 2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate;

–       è prorogato al 30 settembre il termine di presentazione del 730/2020, anno d’imposta 2019.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro:

SONO SOSPESI I VERSAMENTI SCADENTI TRA L’8 E IL 31 MARZO DI

–        Contributi previdenziali ed assistenziali;

–        Premi per l’assicurazione obbligatoria;

–        Imposta sul valore aggiunto (Iva);

–        Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.

La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro:

–        I ricavi e compensi non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta; a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenute ai sensi della presente disposizione.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti verrà versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

 

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

 

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Dott.ssa Silvia Picca

Dott.ssa Silvia Picca
Manager Nord Italia - Senior Consultant
Addetta alla Consulenza del Lavoro e alla gestione dei Tax Credit

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