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mercoledì 2 Ottobre 2024

Dal 2017 anche le aziende pagano le imposte solo “a fattura incassata” : il regime “ibrido” di IVA per cassa

La legge di Stabilità 2017 ha configurato come “regime naturale” dei contribuenti in contabilità semplificata, il regime di cassa che tasserà anche i redditi d’impresa sulla base della manifestazione finanziaria (pagamenti versati o incassati) in deroga al criterio della competenza economica, obbligatorio in contabilità ordinaria. Con questa breve guida analizziamo il nuovo regime sia nell’ “area professionisti” sia nell’ “area imprese”, individuandone i vantaggi,come si determina il reddito,quali sono le scritture contabili e l’incidenza ai fini IRAP.

La legge di Stabilità 2017 ha configurato come “regime naturale” dei contribuenti in contabilità semplificata, il regime di cassa che tasserà anche i redditi d’impresa sulla base della manifestazione finanziaria (pagamenti versati o incassati) in deroga al criterio della competenza economica che resta obbligatorio per i soggetti Ires in regime di contabilità ordinaria ( società di capitali e imprese con volume di affari sopra soglie predeterminate ex lege).

A) Regime iva per cassa “ area professionisti”

La riforma trasla quindi alle aziende il criterio fisiologicamente operante per i professionisti in regime della contabilità semplificata ex all’art. 3 del DPR 695/1996 (che si applica a prescindere dal volume di affari conseguito nell’anno precedente, salva l’opzione per il regime ordinario).

In base a tale sistema sono due le modalità alternative di registrazione delle operazioni contabili, disponendo:

a) la tenuta dei registri separati tenuti ai fini Iva e ai fini imposte dirette:

registro cronologico degli incassi e pagamenti di cui all’art. 19, co. 1 e 2, DPR 600/1973

registri Iva acquisti e fatture emesse;

scritture contabili obbligatorie ai fini della legislazione sul lavoro.

b) registri unificati ai fini Iva (acquisti e fatture emesse) e imposte dirette.

Nell’area” professionisti”, tale regime si applica a :

persone fisiche che esercitano arti o professioni cioè che svolgono in modo abituale, ancorché non esclusivo, attività di lavoro autonomo diverse da quelle che originano reddito di impresa;

società o associazioni tra professionisti, individuate dall’art. 13, co. 2 lett. E) ed f) del DPR 600/1973, ossia di associazioni che non acquisiscono la personalità giuridica e costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni.

B) Regime Iva per cassa: “area Imprese”

Con la riforma in esame, i contribuenti ai quali si applica il principio di cassa oltre ai soggetti ut sopra indicati , sono quelli ammessi al regime di contabilità semplificata ex articolo 18 del Dpr 600/1973, cioè:

le imprese individuali;

le società di persone ( snc e sas) non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all’articolo 66 del Tuir. (imprese minori che non hanno optato per la contabilità ordinaria) ;

gli enti ad esse equiparati.

Limite al volume di affari Tali contribuenti, nel periodo di imposta precedente, devono aver realizzato un ammontare di ricavi non superiore a:

400. 000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;

700. 000 euro, per le altre attività, a condizione che non sia esercitata l’opzione per la contabilità ordinaria.

Attenzione I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi dell’attività prevalente che, in mancanza della distinta annotazione coincide con le attività diverse dalle prestazioni di servizi (quindi ai fini della individuazione del regime contabile, rileva il limite di 700mila euro)

NB quindi, l’adozione della contabilità semplificata per cassa è il regime naturale per i contribuenti che sono in possesso dei requisiti dimensionali di cui all’art. 18 D. P. R. N. 600/73 e che non sono in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario di cui alla L. N. 190/2014 .

Regime di cassa per le aziende come regime “ibrido”

Il regime introdotto dalla L. N. 232/2016 delinea un regime di cassa “ibrido” dato che per alcuni componenti di reddito assumono rilevanza gli incassi effettivi ( ricavi, dividendi, interessi attivi, spese sostenute nell’esercizio dell’attività) ma restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale per competenza dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti. Ricavi da autoconsumo, T. F. R. Ecc.

Determinazione del reddito d’impresa con il nuovo regime semplificato

Il nuovo comma 2 dell’art. 66 del TUIR prevede che il reddito d’impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra i ricavi/altri proventi percepiti, e quello delle spese sostenute. In questo modo si deroga al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese. Rispetto al passato, a tale importo va aggiunto il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (art. 57 TUIR) oltre ai proventi immobiliari di cui all’articolo 90, delle plusvalenze realizzate ex articolo 86, delle sopravvenienze attive ex articolo 88, mentre è diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101.

NB In sostanza, il criterio di cassa non si applica a tutti i componenti di reddito, ma solo alle principali operazioni attive e passive (vendite, prestazioni e acquisti) mentre le altre rilevano ancora secondo il criterio delle competenza configurando in pratica un regime misto.

Vantaggi

Il nuovo regime in sintesi estende il criterio di equità fiscale anche alle imprese minori per le quali il reddito imponibile sarà quello di fatto conseguito. Ciò consente all’imprenditore di :

assoggettare ad imposizione fiscale i redditi solo dopo il relativo incasso;

dedurre un costo nel momento in cui avviene il relativo pagamento;

posticipare l’imposizione fiscale per le contabilità semplificate che incassano le fatture emesse con dilazioni temporali molto lunghe.

Attenzione : gli imprenditori che desiderano continuare ad applicare il principio di competenza dovranno optare per il regime di contabilità ordinaria

NB Per evitare salti/duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2016, ma incassato nel 2017, non genererà materia imponibile per il 2017.

Le scritture contabili obbligatorie in contabilità semplificata sono

Registro IVA acquisti;

Registro cronologico degli incassi e dei pagamenti;

 oppure

Registro IVA acquisti e registro IVA vendite integrati con pagamenti ed incassi;

oltre a

Registro beni ammortizzabili nel caso in cui le relative annotazioni non siano fatte sul registro IVA acquisti .

Sarà possibile in alternativa optare per il criterio delle registrazioni, con vincolo triennale. In questo modo per presunzione la data di registrazione dei documenti coinciderà con quella del relativo incasso/pagamento.

Incidenza ai fini IRAP

Il criterio di cassa trova applicazione anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap per i soggetti che rientrano nel regime di contabilità semplificata. (comma 1-bis nell’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997).

NB anche in tal caso i componenti di reddito che per il periodo d’imposta 2016 hanno già concorso alla formazione del reddito secondo il criterio della competenza, saranno “neutralizzati” fiscalmente nel 2017, sebbene in tale anno avverrà il pagamento o l’incasso.

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