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mercoledì 2 Ottobre 2024

COVID-19: STOP AI PAGAMENTI A SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE IMPRESE!!!

L’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, le imprese possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario, tra cui la sospensione di determinati pagamenti.

EMEREGENZA COVID-19: STOP AI PAGAMENTI A SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE IMPRESE!

L’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, le imprese possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario, tra cui la sospensione di determinati pagamenti.

 

Per micro, piccole medie imprese;

STOP AI PAGAMENTI DI:

–       Mutui e altri finanziamenti rateali: il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;

–       Prestiti non rateali: con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati al 30 settembre 2020;

–       Finanziamenti agevolati: fino al 31 dicembre 2020 sospensione fino a 12 mesi della rata in scadenza nell’anno 2020.

I suddetti soggetti possono avvalersi di tali misure dietro dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

 

STOP AI PAGAMENTI SCADENTI DALL’8 AL 31 MAGGIO DI:

–       Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

–       Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;

–       Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;

–       Atti di accertamento esecutivi;

–       Ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

E’ differito al 31 maggio 2020 il termine di versamento della rata del 28 febbraio 2020 relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del cosiddetto saldo e stralcio.

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro;

STOP AI PAGAMENTI SCADENTI DALL’8 AL 31 MARZO DI:

–       Contributi previdenziali ed assistenziali;

–       Premi per l’assicurazione obbligatoria;

–       Imposta sul valore aggiunto (Iva);

–       Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro;

STOP AI PAGAMENTI SCADENTI AL 16 MARZO DI:

–       Contributi previdenziali ed assistenziali;

–       Premi per l’assicurazione obbligatoria;

–       Imposta sul valore aggiunto (Iva);

I versamenti sono prorogati al 20 marzo 2020.

STOP AI PAGAMENTI SCADENTI DALL’8 AL 31 MARZO DI:

–       Imposta sul valore aggiunto (Iva);

Solo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Per le imprese del settore turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, sale gioco, ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, musei, biblioteche, giardini e riserve naturali, asili nido, assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, navigazione, volo e guida, assistenza sociale, parchi divertimento, stazioni, servizi di trasporto passeggeri, servizi di noleggio di mezzi di trasporto, impianti sportivi, palestre, club, strutture per danza, fitness, centri sportivi, piscine e centri notatori. Aziende termali, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi ed alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e di promozione sociale;

STOP AI PAGAMENTI FINO AL 30 APRILE 2020 DI:

–       Contributi previdenziali ed assistenziali;

–       Premi per l’assicurazione obbligatoria;

–       Ritenute alla fonte e trattenute relativa all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.

 

STOP AI PAGAMENTI SCADENTI NEL MESE DI MARZO 2020 DI:

–       Imposta sul valore aggiunto (Iva).

I versamenti sospesi verranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

STOP AI PAGAMENTI FINO AL 31 MAGGIO 2020 DI:

–       Contributi previdenziali ed assistenziali;

–       Premi per l’assicurazione obbligatoria;

–       Ritenute alla fonte e trattenute relativa all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

–       Canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

STOP AI PAGAMENTI SCADENTI NEL MESE DI MARZO 2020 DI:

–       Imposta sul valore aggiunto (Iva).

I versamenti sospesi sono prorogati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

Per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro;

–       non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta; a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenute ai sensi della presente disposizione.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti verrà versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per il settore dei giochi;

STOP AI PAGAMENTI IN SCADENZA AL 30 APRILE DI:

–       Prelievo erariale unico sugli apparecchi;

–       Canone concessorio.

Il termine dei versamenti è prorogato al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

 

Le sale bingo beneficiano dell’esonero dal pagamento del canone, di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. Mm. E ii. , a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

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Dott.ssa Silvia Picca

Dott.ssa Silvia Picca
Manager Nord Italia - Senior Consultant
Addetta alla Consulenza del Lavoro e alla gestione dei Tax Credit

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