Data l’emergenza dovuta dalla crisi epidemiologica da Coronavirus, sono consentite, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.
COVID-19: NORMATIVE SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’
Analizziamo l’art. 106 del decreto Cura Italia
Data l’emergenza dovuta dalla crisi epidemiologica da Coronavirus, sono consentite, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, secondo cui l’assemblea deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che lo statuto può prevedere un termine maggiore, esteso a 180 giorni, quando la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze, è consentito alle società convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Sono inoltre consentite alle società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici, al fine di evitare quanto più possibile il contatto l’uno con gli altri, nuove modalità di svolgimento dell’assemblea, ovvero: l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio, si possono quindi regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza.
Limitatamente alle S. R. L. è ammessa l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Limitatamente alle società con azioni quotate, per le assemblee ordinarie o straordinarie, possono designare il rappresentate, previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Potranno altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale si potranno conferire deleghe o subdeleghe.
Ciò si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Anche le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Possono altresì prevedere che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
Tutte le suddette disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020.
Fermo restando che, in relazione a quanto esposto dall’articolo 106 del decreto Cura Italia, l’estensione a 180 giorni dei termini di convocazione dell’assemblea non è del tutto “cosa nuova”, in quanto già disciplinata dall’articolo 2364 del Codice Civile, che, in determinate circostanze, ovvero nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, permetteva di estendere il termine di convocazione dell’assemblea a 180 giorni.
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