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venerdì 6 Dicembre 2024

CORTE DI GIUSTIZIA UE: QUANDO SPETTA L’INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE AL CITTADINO DI ALTRO STATO

Il diritto dell’unione, quale risulta, in particolare, dagli artt. 7, par. 1, lett. B), 8, par. 4, e 24, par. 1 e 2, della direttiva 2004/38/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, deve essere interpretato nel senso che… 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, SEZ. III, 19 SETTEMBRE 2013, C-140/12 QUANDO SPETTA L’INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE AL CITTADINO DI ALTRO STATO IL DIRITTO DELL’UNIONE, QUALE RISULTA, IN PARTICOLARE, DAGLI ARTT. 7, PAR. 1, LETT. B), 8, PAR. 4, E 24, PAR. 1 E 2, DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 2004, RELATIVA AL DIRITTO DEI CITTADINI UE E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI, DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE OSTA ALLA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO CHE, ANCHE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AI PRIMI TRE MESI DI SOGGIORNO, ESCLUDE IN QUALSIASI CIRCOSTANZA E IN MANIERA AUTOMATICA LA CONCESSIONE DI UNA PRESTAZIONE INTEGRATIVA DELLA PENSIONE AD UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO ECONOMICAMENTE INATTIVO, OVE QUEST’ULTIMO NON SODDISFI LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DI UN DIRITTO DI SOGGIORNO LEGALE PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI NEL TERRITORIO DEL PRIMO STATO, IN QUANTO L’ESISTENZA DEL DIRITTO DI SOGGIORNO è SUBORDINATA AL PRESUPPOSTO CHE TALE CITTADINO DISPONGA DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI PER NON RICHIEDERE LA PRESTAZIONE. UN PENSIONATO TEDESCO, TRASFERITOSI IN AUSTRIA, PRESENTAVA ALL’ENTE PENSIONISTICO AUSTRIACO DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE UN’INTEGRAZIONE COMPENSATIVA DELLA PENSIONE EROGATAGLI DALLA GERMANIA IN QUANTO, PER VIA DELL’IMPORTO ESIGUO DI QUESTA, NON POTEVA DISPORRE DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI A CONSENTIRE UN SOGGIORNO REGOLARE IN AUSTRIA. LA CORTE EUROPEA IN PASSATO AVEVA GIà QUALIFICATO L’INTEGRAZIONE COMPENSATIVA PENSIONISTICA COME “PRESTAZIONE SPECIALE A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO” AI SENSI DELL’ART. 70, REG. N. 883/2004, IN QUANTO FINALIZZATA A COMPLETARE UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI INVALIDITà E AVENTE CARATTERE DI ASSISTENZA SOCIALE, FINALIZZATA A GARANTIRE AL SUO BENEFICIARIO UN MINIMO VITALE IN CASO DI REDDITO PENSIONISTICO INSUFFICIENTE (CORTE GIUST. UE 29 APRILE 2004, C-160/02). SECONDO IL GIUDICE NAZIONALE LA QUESTIONE CHE SI PONEVA NELLA CONTROVERSIA DINANZI A LUI PENDENTE ERA QUELLA DI STABILIRE SE LA LEGISLAZIONE UE IN MATERIA DI DIRITTO DI SOGGIORNO UTILIZZI LA MEDESIMA NOZIONE DI “ASSISTENZA SOCIALE” IMPIEGATA DALLA LEGISLAZIONE UE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE. SE A TALE NOZIONE AVESSE DOVUTO INFATTI ATTRIBUIRSI UN CONTENUTO IDENTICO NELLE DUE MATERIE, IL GIUDICE AUSTRIACO RITENEVA CHE L’INTEGRAZIONE COMPENSATIVA NON AVREBBE POTUTO ESSERE CONSIDERATA COME UNA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA SOCIALE, PRESENTANDO ASPETTI PREVIDENZIALI E RIENTRANDO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REG. N. 883/2004. DI CONSEGUENZA, IL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE COMPENSATIVA NON AVREBBE DOVUTO INCIDERE SUL DIRITTO DI SOGGIORNO. LA QUESTIONE è STATA RISOLTA DALLA CORTE NEL SENSO SUINDICATO ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO DI SOGGIORNARE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO SENZA ESERCITARVI ALCUNA ATTIVITà, SUBORDINATA O AUTONOMA, NON è INCONDIZIONATO: IN FORZA DELL’ART. 21, PAR. 1, TFUE è, INFATTI, RICONOSCIUTO SOLTANTO FATTE SALVE LE LIMITAZIONI E LE CONDIZIONI PREVISTE DAL TRATTATO E DALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE IN APPLICAZIONE DELLO STESSO, CHE POSSONO COMPRENDERE LA TITOLARITà DI UN DETERMINATO REDDITO MINIMO. NEGARE IL DIRITTO DI INTEGRARE IL REDDITO PENSIONISTICO INFERIORE A QUESTO LIVELLO MINIMO DI REDDITO SIGNIFICHEREBBE, NEI FATTI, IMPEDIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI ALL’INTERNO DELL’UNIONE.   

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