LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ ABRUZZO, CON SENTENZA N. 82/09/2007, DEPOSITATA IL 21. 6. 2007, ACCOGLIEVA L’APPELLO PROPOSTO DA P. M. T. AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESCARA N. 83/04/2005, ANNULLANDO L’AVVISO DI RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA, PER L’ANNO DI IMPOSTA 2004, PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE EX ART. 7 L. N. 388/2000, RITENENDO MANCARE UN ESPRESSO DIVIETO DELLA LEGGE AGEVOLATRICE IN RELAZIONE ALL’ASSUNZIONE DI UN FAMILIARE (PADRE), NEGANDO L’APPLICAZIONE ANALOGICA DELL’ARTICOLO 62 TUIR, RITENENDO I PROSPETTI PAGA PRODOTTI IDONEI A SUPERARE LA PRESUNZIONE DI GRATUITà DEL LAVORO DEL FAMILIARE, EVIDENZIANDO ANCHE, AI FINI DI TALE PRESUNZIONE, LA MANCANZA DI PROVA DEL REQUISITO DELLA CONVIVENZA. PROPONEVA RICORSO PER CASSAZIONE L’AGENZIA DELLE ENTRATE.
FATTO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ ABRUZZO, CON SENTENZA N. 82/09/2007, DEPOSITATA IL 21. 6. 2007, ACCOGLIEVA L’APPELLO PROPOSTO DA P. M. T. AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESCARA N. 83/04/2005, ANNULLANDO L’AVVISO DI RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA, PER L’ANNO DI IMPOSTA 2004, PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE EX ART. 7 L. N. 388/2000, RITENENDO MANCARE UN ESPRESSO DIVIETO DELLA LEGGE AGEVOLATRICE IN RELAZIONE ALL’ASSUNZIONE DI UN FAMILIARE (PADRE), NEGANDO L’APPLICAZIONE ANALOGICA DELL’ARTICOLO 62 TUIR, RITENENDO I PROSPETTI PAGA PRODOTTI IDONEI A SUPERARE LA PRESUNZIONE DI GRATUITà DEL LAVORO DEL FAMILIARE, EVIDENZIANDO ANCHE, AI FINI DI TALE PRESUNZIONE, LA MANCANZA DI PROVA DEL REQUISITO DELLA CONVIVENZA. PROPONEVA RICORSO PER CASSAZIONE L’AGENZIA DELLE ENTRATE DEDUCENDO I SEGUENTI MOTIVI:
A) VIOLAZIONE DEGLI ART. 7 L. N. 388/2000, 62, COMMI DUE E TRE, D. P. R. 917/1986, NONCHé DELL’ARTICOLO 12, COMMA SECONDO, PRELEGGI, IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 360, NUMERO TRE, C. P. C, RITENENDO APPLICABILE ALLA FATTISPECIE L’ARTICOLO 62 TUIR E NON ESSENDO AGEVOLABILE, IN BASE A TALE NORMATIVA, L’ASSUNZIONE DI UN FAMILIARE.
B) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2094 CC. C. E, IN SUBORDINE 2697 C. C. , OMESSA O EFFICIENTE MOTIVAZIONE, IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 360, NUMERO TRE E CINQUE C. P. C. , IN MANCANZA DEI REQUISITI NORMATIVI PER QUALIFICARE IL RAPPORTO DI LAVORO COME SUBORDINATO, NON AVENDO LA CTR ADEGUATAMENTE MOTIVATO AL RIGUARDO AVENDO FATTO RIFERIMENTO ALLA SOLA ESISTENZA DEI PROSPETTI PAGA.
L’INTIMATO SI è COSTITUITO CON CONTRORICORSO NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITà. IL RICORSO è STATO DISCUSSO ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 20. 3. 2013, IN CUI IL PG HA CONCLUSO COME IN EPIGRAFE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IN ORDINE LOGICO VA ESAMINATA, PRELIMINARMENTE, L’ECCEZIONE FORMULATA NEL CONTRORICORSO RELATIVA ALLA INAMMISSIBILITà DEL RICORSO DELL’AGENZIA PER DIFETTO DI PROCURA. TALE RILIEVO è INFONDATO.
AI SENSI DELL’ART. 72 DEL D. LGS. N. 300, IL PATROCINIO DELL’AVVOCATURA DELLO STATO COSTITUISCE UNA MERA FACOLTà PER L’AGENZIA, LA QUALE, IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA DISPOSIZIONE NORMATIVA, DEVE RICHIEDERLO IN RIFERIMENTO AI SINGOLI PROCEDIMENTI – ANCHE SE NON è NECESSARIA UNA SPECIFICA PROCURA -, NON ESSENDO A TAL FINE SUFFICIENTE L’EVENTUALE CONCLUSIONE DI CONVENZIONI A CONTENUTO GENERALE TRA L’AGENZIA E L’AVVOCATURA, (CASS. SEZ. U, SENTENZA N. 3118 DEL 14/02/2006). ESSENDOSI L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO COSTITUITA PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA DEVE IMPLICITAMENTE RITENERSI CHE SIA STATO RICHIESTO DALL’ AGENZIA IL PATROCINIO DELL’AVVOCATURA DELLO STATO.
2. IL PRIMO QUESITO DI DIRITTO RISULTA, DOVENDOSI DISATTENDERE LE CONTRARIE ARGOMENTAZIONI AL RIGUARDO, SUFFICIENTEMENTE CHIARO, E FORMULATO, AI SENSI DELL’ART. 366 BIS COD. PROC. CIV. , IN TERMINI TALI DA COSTITUIRE UNA SINTESI LOGICO-GIURIDICA DELLA QUESTIONE, COSì DA CONSENTIRE AL GIUDICE DI LEGITTIMITà DI ENUNCIARE UNA “REGULA IURIS” SUSCETTIBILE DI RICEVERE APPLICAZIONE ANCHE IN CASI ULTERIORI RISPETTO A QUELLO DECISO DALLA SENTENZA IMPUGNATA (CORTE CASS. SU 30. 10. 2008 N. 26020; ID. SU 2. 12. 2008 N. 28536; ID. SEZ. LAV. 25. 3. 2009 N. 7197 ID. ILI SEZ. 25. 5. 2010 N. 12712).
VA, PRELIMINARMENTE, RILEVATO CHE LA DEDOTTA MANCANZA DI PROVA DELLA SUBORDINAZIONE DEL SIG. P. S. NEL GIUDIZIO DI APPELLO NON COSTITUISCE DOMANDA NUOVA TRATTANDOSI DI MERA DIFESA, RIENTRANTE NELL’AMBITO DELLA ORIGINARIA DOMANDA PROPOSTA.
LA QUESTIONE CONTROVERSA CONCERNE, CON RIFERIMENTO AL PRIMO MOTIVO, L’APPLICABILITà ALLA FATTISPECIE DELL’ARTICOLO 62 TUIR NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE LA DEDUCIBILITà DAL REDDITO DELLE SOMME CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE AL FAMILIARE DELL’IMPRENDITORE. VA, AL RIGUARDO RILEVATO CHE L’ART. 62, COMMA SECONDO DEL TUIR, APPLICABILE “RATIONE TEMPORIS, PREVEDE CHE “NON SONO AMMESSE DEDUZIONI A TITOLO DI COMPENSO DEL LAVORO PRESTATO O DELL’OPERA SVOLTA DALL’IMPRENDITORE, DAL CONIUGE, DAI FIGLI, AFFIDATI O AFFILIATI MINORI DI ETà O PERMANENTEMENTE INABILI AL LAVORO E DAGLI ASCENDENTI, NONCHé’ DAI FAMILIARI PARTECIPANTIALL’IMPRESA DI CUI AL COMMA 4 DELL’ART. 5. I COMPENSI NON AMMESSI IN DEDUZIONE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO COMPLESSIVO DEI PERCIPIENTI”.
IL SUCCESSIVO, TEMPORALMENTE, ART. 7 L. 388/2000 TESTUALMENTE RECITA:”AI DATORI DI LAVORO, CHE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 OTTOBRE 2000 E IL 31 DICEMBRE 2003 INCREMENTANO IL NUMERO DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO è CONCESSO UN CREDITO DI IMPOSTA. SONO ESCLUSI I SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 88 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917″. II CRITERIO SISTEMATICO DI INTERPRETAZIONE CONSENTE I’APPLICAZIONE A LA AGEVOLAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA, PREVISTO DALL’ART. 7 L. 388/2000, ANCHE NEL CASO DI ASSUNZIONE DI FAMILIARI (NELLA FATTISPECIE IL PADRE DEL DATORE DI LAVORO). VA, ANZITUTTO, RILEVATO CHE TALE ULTIMA NORMATIVA è SUCCESSIVA AL D. P. R. 917/1986, E PREVEDE L’ESCLUSIONE SOLAMENTE PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 88 DEL TUIR, SENZA ALCUNA MENZIONE ALL’ART. 62, CHE PREVEDE LIMITAZIONI IN MERITO ALL’ASSUNZIONE DEI FAMILIARI.
LA NORMATIVA SUGLI INCENTIVI PER LA NUOVA OCCUPAZIONE ELENCA REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI TASSATIVI AI FINI DELLA FRUIZIONE DEI BENEFICI, SENZA ALCUN RIFERIMENTO ALLA ESCLUSIONE DELL’AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DEI FAMILIARI, DOVENDOSI DESUMERE “A CONTRARIO” E NON SIA ESCLUSA LA POSSIBILITà DI GODERE DELL’AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DEI FAMILIARI. PER ALTRO, DIVERSA è LA “RATIO” DELLE DUE NORMATIVE. MENTRE L’ART. 62 TUIR ESENTA DA TASSAZIONE IN CAPO AL LAVORATORE LE SOMME NON AMMESSE IN DEDUZIONE DAL REDDITO DEL DATORE DI LAVORO, L’AGEVOLAZIONE PER L’INCENTIVO DELL’OCCUPAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7 L. 388/2000, ASSUME LA VESTE DI CREDITO D’IMPOSTA, SENZA INCIDERE NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA.
4. IN RELAZIONE AL SECONDO MOTIVO VA RILEVATA LA INAMMISSIBILITà DELLA FORMULAZIONE DEL MOTIVO “MULTIPLO” CON CUI SI DEDUCE VIOLAZIONE DI LEGGE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
MENTRE IL VIZIO DI FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE SI RISOLVE IN UN GIUDIZIO SUL FATTO CONTEMPLATO DALLE NORME DI DIRITTO POSITIVO APPLICABILI AL CASO SPECIFICO (CON LA CORRELATA NECESSITà CHE LA SUA DENUNZIA DEBBA AVVENIRE MEDIANTE L’INDICAZIONE PRECISA DEI PUNTI DELLA SENTENZA IMPUGNATA, CHE SI ASSUMONO IN CONTRASTO CON LE NORME REGOLATRICI DELLA FATTISPECIE O CON L’INTERPRETAZIONE DELLE STESSE, FORNITA DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITà E/O DALLA DOTTRINA PREVALENTE), IL VIZIO RELATIVO ALL’INCONGRUITà DELLA MOTIVAZIONE COMPORTA UN GIUDIZIO SULLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO GIURIDICAMENTE RILEVANTE E SUSSISTE SOLO QUALORA IL PERCORSO ARGOMENTATIVO ADOTTATO NELLA SENTENZA DI MERITO PRESENTI LACUNE ED INCOERENZE TALI DA IMPEDIRE L’INDIVIDUAZIONE DEL CRITERIO LOGICO POSTO A FONDAMENTO DELLA DECISIONE, RAGION PER CUI TRA LE DUE RELATIVE CENSURE DEDUCIBILI IN SEDE DI LEGITTIMITà NON VI POSSONO ESSERE GIUSTAPPOSIZIONI. DA CIÒ CONSEGUE CHE IL RICORRENTE NON PUÒ DENUNCIARE CONTEMPORANEAMENTE LA VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO E IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ATTRIBUENDO ALLA DECISIONE IMPUGNATA UN’ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO, SENZA INDICARE LA DIVERSA PROSPETTAZIONE ATTRAVERSO LA QUALE SI SAREBBE GIUNTI AD UN GIUDIZIO SUL FATTO DIVERSO DA QUELLO CONTEMPLATO DALLA NORMA DI DIRITTO APPLICATA AL CASO CONCRETO, PERCHé LA DEDUZIONE DI QUESTA DEFICIENZA VERREBBE, NELLA REALTà, A MASCHERARE UNA RICHIESTA DI DIVERSA RICOSTRUZIONE DEI FATTI, NON CONSENTITA IN SEDE DI LEGITTIMITà, (EX MULTIS, CASS. SEZ. 3, SENTENZA N. 10295 DEL 07/05/2007 (RV. 596657)
NEL CASO DI SPECIE, COMUNQUE, VENGONO DEDOTTE CENSURE DI MERITO AD UNA SENTENZA LOGICAMENTE CORRETTAMENTE MOTIVATA, IN ORDINE ALLA PROVA DELLA SUBORDINAZIONE DEL SIG. P. S. ALLE DIPENDENZE DEL FIGLIO, AVENDO LA CTR EFFETTUATO UNO SPECIFICO ACCERTAMENTO IN FATTO SULLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE DEL PADRE, RITENUTO PROVATO ANCHE DALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA GIUDIZIO ( BUSTE PAGA DA CUI RISULTA CHE P. S. PERCEPIVA UNO STIPENDIO E I RELATIVI CONTRIBUTI)
LE ULTERIORI QUESTIONI PROPOSTE NEL CONTRO RICORSO RIMANGONO ASSORBITE. VA, CONSEGUENTEMENTE, RIGETTATO IL RICORSO. LA PARTICOLARITà DELLA QUESTIONE COSTITUISCE GIUSTO MOTIVO PER LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITà.